Con l’ordinanza n. 28939/2021, pubblicata il 19 ottobre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa al luogo dove deve essere eseguita la notifica della sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione prevista dall’art. 325 c.p.c., tutte le volte in cui il creditore opposto non si costituisce, rimanendo, quindi, contumace.
Venerdi 22 Ottobre 2021 |
IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di legittimità inizia dal ricorso per decreto ingiuntivo, ottenuto da una società nei confronti di una sua debitrice, avverso il quale quest’ultima proponeva opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.
Nella contumacia della società opposta, il Tribunale, ritenendo non sussistente la prova del credito azionato con il procedimento monitorio, accoglieva l’opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. La sentenza di primo grado veniva notificata dall' opponente alla società opposta a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultima, risultante dai pubblici registri.
L’appello avverso la sentenza del Tribunale proposto dalla creditrice veniva dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale per essere stato proposto tardivamente, ritenendo idonea a far decorrere il termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c. per l’impugnazione la notifica della sentenza di primo grado effettuata personalmente alla parte rimasta contumace.
La decisione della Corte di Appello veniva ritenuta errata dalla creditrice la quale sottoponeva la questione, all’esame della Corte di Cassazione. Secondo la ricorrente la notifica della sentenza di primo grado effettuata personalmente, invece che nel domicilio eletto nel ricorso per decreto ingiuntivo, era inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, non potendosi configurare la sua contumacia in quanto la sua costituzione era già avvenuta ex articolo 638 c.p.c. con il deposito del ricorso introduttivo.
LA DECISIONE: Nel valutare le censure mosse dalla ricorrente alla decisione della Corte di Appello, i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno evidenziato il contrasto creatosi all’interno della giurisprudenza circa la perdurante efficacia (c.d. "ultrattività") dell'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, che ha dato vita a due orientamenti, l’uno l’opposto dell’altro.
Il primo orientamento ritiene che l'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo produce i suoi effetti solo per la fase monitoria (e quindi, in definitiva, principalmente ai fini della notifica dell'atto di citazione in opposizione), giusta la previsione dell'art. 645, primo comma, c.p.c. il quale statuisce che l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente "nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c.", e quindi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nel ricorso per decreto ingiuntivo). Secondo, tale orientamento, quindi, tutte le volte in cui creditore opposto resti contumace nel giudizio di opposizione, la sentenza conclusiva di tale giudizio si considera ritualmente notificata a lui personalmente, anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, a norma dell'ultimo comma dell'art. 292 c.p.c., essendo irrilevante l'originaria elezione di domicilio fatta per la fase monitoria.
Il secondo orientamento invece, ritiene che l'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo ha un effetto permanente, e vale per "tutti gli atti" che si debbano notificare al creditore-opposto, non costituendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo un processo autonomo, completamente avulso e separato dal procedimento sommario di ingiunzione, ma solo l'ulteriore sviluppo, sia pure eventuale, della fase monitoria, caratterizzato dalla cognizione piena nel contradditorio delle parti. Pertanto, una volta che il creditore abbia effettuato l'elezione di domicilio nel ricorso per decreto ingiuntivo, questa continua a spiegare efficacia anche nel giudizio di opposizione, in tutti i casi nei quali un atto processuale debba essere notificato personalmente alla parte.
Gli Ermellini, hanno dato torto al ricorrente, aderendo al primo orientamento ed evidenziando che sul piano dell'interpretazione logica, ammettere la perdurante efficacia dell'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo condurrebbe ad evidenti incongruenze.
La circostanza che nel ricorso per decreto ingiuntivo sia stato eletto domicilio - hanno continuato - ha il solo effetto di consentire in quel luogo la notificazione di qualsiasi atto fino alla citazione in opposizione. Una volta proposta l’opposizione, la vocatio in ius in essa contenuta non ammette alternative.
Pertanto, o il creditore opposto si costituisce nel giudizio di opposizione o non si costituisce. In quest’ultimo caso verrà dichiarato contumace, con le conseguenze di cui all'art. 292, comma quarto, c.p.c., ai fini della notifica della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione.
Cassazione civile ordinanza n.28939 2021