Valida la notifica del decreto ingiuntivo telematico senza la procura alle liti allegata

Valida la notifica del decreto ingiuntivo telematico senza la procura alle liti allegata
Lunedi 11 Ottobre 2021

Con l’ordinanza n. 27154/2021, pubblicata il 6 ottobre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla necessità o meno, ai fini della validità della notifica di un decreto ingiuntivo telematico, che venga allegata la procura alle liti del legale della parte ricorrente.

IL CASO: La vertenza prende le mosse da un decreto ingiuntivo che veniva notificato dalla creditrice a mezzo pec. Alla notifica era stata anche allegata la procura alle liti priva della sottoscrizione della parte. Successivamente il decreto veniva notificato a mezzo degli ufficiali giudiziari.

Contro il decreto ingiuntivo, la società ingiunta proponeva opposizione entro il termine di legge decorrente dalla data della seconda notifica.

Costituendosi nel giudizio di opposizione, la creditrice opposta, oltre a contestare la fondatezza dell’opposizione e chiederne il rigetto, eccepiva preliminarmente la tardività essendo stata proposta oltre il termine di legge rispetto alla data della prima notifica del D.I. eseguita a mezzo pec.

Sia il Tribunale sia la Corte di Appello rigettavano l’eccezione di tardività della notifica dell’opposizione proposta dalla società ingiunta. La prima notifica del decreto è stata ritenuta giuridicamente inesistente da giudici della Corte territoriale, essendo stata alla stessa allegata la procura alle liti priva della sottoscrizione del difensore della ricorrente.

Pertanto, quest’ultima sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione, deducendo l’erroneità della decisione dei giudici di merito in quanto:

1. la procura alle liti del difensore era stata allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed era quindi presente nel fascicolo telematico del procedimento monitorio;

2. non era necessario, ai fini della decorrenza del termine per proporre l’opposizione, che la procura alle liti fosse notificata all’ingiunta, unitamente al ricorso e al decreto ingiuntivo.

LA DECISIONE: I giudici della Corte di Cassazione, esaminando il ricorso hanno osservato che:

1. ai sensi dell’art. 83 c.p.c. «ai fini della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale è, di regola, necessario il patrocinio di un legale munito di valida procura»;

2. la corretta costituzione del ricorrente in sede monitoria va verificata d'ufficio dal giudice;

3. il difetto o il vizio della procura del difensore non consente, in generale l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto;

4. nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga emesso, si deve ritenere positivamente verificata dal giudice, almeno in via implicita, la sussistenza di una regolare procura in favore del difensore del ricorrente;

5. nel caso in cui la procura alle liti manca o è viziata, il decreto ingiuntivo risulterà a sua volta viziato e il vizio potrà essere fatto valere dal soggetto ingiunto con la proposizione dell’opposizione avverso il predetto decreto.

6. poiché il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario con attitudine al giudicato, se l’ingiunto  intende contestare la sua illegittima emissione, per difetto o vizio della procura difensiva del ricorrente,  ha l’onere, comunque, di proporre tempestiva opposizione nel termine di legge che decorre dalla data della sua notificazione eseguita dal difensore del ricorrente, il quale è senz'altro legittimato in quanto costituito nel procedimento monitorio, secondo tutte le modalità consentite dall'ordinamento;

7. ai sensi dell’art. 182 cp.c., con l'opposizione, l’ingiunto potrà contestare la regolarità del decreto anche sotto il profilo processuale e, quindi, anche in relazione alla presenza ed alla regolarità della procura del difensore del ricorrente in sede monitoria.

Tale contestazione va formulata con la tempestiva opposizione del decreto, "il cui termine decorre dalla notificazione dello stesso operata dal difensore (fatta salva la eventuale possibilità di una regolarizzazione della procura, quanto meno ai fini dell'accertamento del credito nel giudizio ordinario di cognizione conseguente all'opposizione, sussistendo i presupposti: l'opposizione, infatti, anche se il decreto è invalido, comunque dà ingresso all'ordinario giudizio a cognizione piena sul credito)";

Sulla scorta delle suddette osservazioni, gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso promosso dall’originario creditore e lo hanno accolto, dichiarando inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo promossa dalla società ingiunta, affermando i seguenti principi di diritto:

1. ai sensi dell’art. 643 c.p.c. ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo PEC, ai sensi della legge n. 53/94, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio; 2. la eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l'eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può essere sempre effettuata, secondo tutte le modalità previste dall'ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l'ordinamento prevede – fuori dai casi in cui ammette l'opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c.– il solo rimedio dell'opposizione tempestiva.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.27154 2021

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