Opposizione a decreto ingiuntivo tardiva: presupposti

Opposizione a decreto ingiuntivo tardiva: presupposti

Con l’ordinanza n. 15175/2022, pubblicata il 12 maggio 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sui presupposti affinchè possa essere ritenuta ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.

Venerdi 27 Maggio 2022

IL CASO: Un soggetto nei confronti del quale era stato emesso un decreto ingiuntivo, proponeva opposizione tardiva avverso il suddetto decreto.

L’opposizione veniva proposta dopo la notifica del precetto. L’opponente deduceva di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notifica del precetto, producendo il certificato anagrafico dal quale risultava la sua residenza in un luogo diverso da quello dove la notifica del decreto ingiuntivo era stata eseguita.

Il Tribunale, ritenendo non sussistenti i requisiti previsti dall’art. 650 c.p.c., rigettava l’opposizione dichiarandola inammissibile. Secondo il giudice di primo grado, l’opponente avrebbe potuto avere tempestiva conoscenza della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. grazie alla comunicazione da parte di terzi soggetti che occupavano l’immobile e che avevano ricevuto l’avviso.

Di diverso parere la Corte di Appello la quale accoglieva il gravame interposto dall’originario opponente e revocava il decreto ingiuntivo.

Pertanto, della questione veniva investita la Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’originario creditore il quale deduceva, fra i motivi del gravame, che ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. non solo è necessario fornire la prova circa l’irregolarità della notificazione del provvedimento ma incombe sull’opponente l’onere di fornire la prova che a causa della predetta irregolarità non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che nell’accoglierlo, con assorbimento degli altri motivi dell’impugnazione, ha rinviato la causa alla Corte di Appello, in diversa composizione per un nuovo esame della vicenda, richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione”.

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