Telecamere in condominio: il quorum richiesto per la validità della delibera dell'assemblea

A cura della Redazione.
Telecamere in condominio: il quorum richiesto per la validità della delibera dell'assemblea

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14969/2022 chiarisce la maggioranza con cui l'assemblea di un condominio può deliberare la installazione di un sistema di videosorveglianza.

Giovedi 26 Maggio 2022

Il caso: Mevia impugnava due delibere del condominio,la prima che autorizzava la spesa per l'installazione di un sistema di video sorveglianza e la seconda relativa alla spesa per completare l'impianto gia' oggetto della precedente delibera.

Il Tribunale dichiarava inammissibile la impugnativa della prima delibera per decorso del termine e rigettava l'impugnativa della seconda, ritenendola infondata; contro la decisione la condomina proponeva appello, deducendo che le due delibere erano nulle e non semplicemente annullabili: secondo la condomina, in ordine all'impianto di video sorveglianza, la condomina eccepiva che la materia esulava dalla competenza dell'assemblea, richiedendosi il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio.

La Corte d'appello rigettava l'impugnazione proposta da Mevia: la corte di merito riconosceva la legittimita' della decisione dell'assemblea riguardo all'impianto di video sorveglianza, sebbene assunta solo a maggioranza.

Mevia ricorre in Cassazione, deducendo che:

a) la Corte d'appello, riconoscendo la possibilita' dell'assemblea dei condomini di deliberare in ordine all'impianto di video sorveglianza, aveva lasciato aperta la questione se occorresse l'accordo unanime dei condomini; la Corte d'appello, ad ogni modo, avrebbe dovuto porsi il problema delle maggioranze occorrenti, non essendo sufficiente, prima della riforma del condominio, la maggioranza semplice;

b) inoltre la delibera non era vincolante per i dissenzienti, trattandosi di innovazione voluttuaria ed eccessivamente costosa.

Per la Corte di Cassazione le censure sono infondate: sul punto rileva che:

1) prima della riforma del condominio la giurisprudenza di merito, nel silenzio della legge, ha affrontato piu' volte le problematiche sottese all'uso di telecamere, arrivando pero' a soluzione contrastanti:

- una parte della giurisprudenza di merito sosteneva che la delibera dell'assemblea condominiale che approva l'installazione di un impianto di video sorveglianza relativo a parti comuni, non rientra, in senso assoluto, tra quelle riconducibili all'approvazione dell'assemblea;

- altro orientamento faceva salvo il caso in cui la decisione fosse stata assunta all'unanimita' dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti;

- una terza impostazione si accontentava della deliberazione a maggioranza e per la prospettata violazione della privacy dei condomini richiamava la giurisprudenza della Corte di cassazione penale secondo cui installare una telecamera sul cortile condominiale non integra gli estremi del reato di cui all'articolo 615 bis c.p..

2) il legislatore della novella, con un articolo dedicato, ossia il nuovo articolo 1122 ter c.c., ha introdotto, nel sistema della disciplina condominiale, la video sorveglianza: la nuova disposizione prescrive che le deliberazioni concernenti l'installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la video sorveglianza di essi sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136 c.c., comma 1;

3) in merito poi al carattere voluttuario o gravoso dell'innovazione, la Corte ricorda che le innovazioni per le quali e consentito al singolo condomino, ai sensi dell'articolo 1121 c.c., di sottrarsi alla spesa relativa, per la quota che gli compete, sono quelle che riguardano impianti suscettibili di utilizzazione separata e che hanno natura voluttuaria, cioe' sono prive di utilita', ovvero risultano molto gravose, ossia sono caratterizzate da una notevole onerosita', da intendere in senso oggettivo, dato il testuale riferimento della norma citata alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio; l'onere della prova, peraltro, grava sul condomino.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.26361 2021

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