Nell'ordinanza n. 16797 del 24 maggio 2022 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito al momento in cui comincia a decorrere il termine per la riassunzione del giudizio allorchè il procuratore comunichi il decesso dell'assistito nelle note scritte depositate telematicamente per emergenza Covid.
Giovedi 26 Maggio 2022 |
Il caso: Tizio e Mevia convenivano avanti al Tribunale l'ex amministratore del condominio, Caio, per ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 66.375,05 a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, deducendosi, tra l’altro, condotte di appropriazione di denaro dal conto corrente condominiale.
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea; in sede di Corte d'appello, adita dall'amministratore, in applicazione delle disposizioni legislative in materia di giustizia civile per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 venivano svolte le seguenti attività:
- con provvedimento comunicato il 30 luglio 2020 il Collegio disponeva lo svolgimento dell’udienza di precisazione delle conclusioni mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte;
- nelle note scritte depositate in data 21 settembre 2020, il procuratore di Caio dichiarava che era sopravvenuta in data 4 novembre 2019 la morte del proprio assistito;
- con decreto comunicato alle parti il 13 ottobre 2020, la Corte d’appello dichiarava interrotto il processo.
Gli eredi di Caio in data 13 gennaio 2021 riassumevano il giudizio; all’udienza di prosecuzione la causa veniva nuovamente riservata per la decisione e la Corte d’appello dichiarava l’estinzione del processo, considerando che la morte di Caio era stata dichiarata dal suo difensore con le note scritte depositate in data 21 settembre 2020, sicché, acquisita da tale data la conoscenza legale dell’evento per tutte le parti, risultava tardiva, rispetto al termine ex art. 305 c.p.c., la prosecuzione operata dalle eredi dell’appellante in data 13 gennaio 2021.
Gli eredi di Caio ricorrono in Cassazione, deducendo che il processo era stato effettivamente interrotto solo con provvedimento della Corte comunicato alle parti il 13 ottobre 2020, da cui necessariamente aveva preso corso il termine trimestrale ex art. 305 c.p.c. per riassumere il processo su ricorso delle eredi beneficiate dell’appellante, depositato il 13 gennaio 2021.
Per la Suprema Corte la doglianza è infondata: sul punto vengono in rilievo le seguenti considerazioni:
secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, nell’ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell’evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c. (sia pure, come nel caso in esame, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico);
da tale dichiarazione decorre il termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o riassunzione da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell’evento interruttivo, e non da quella della successiva formale dichiarazione di interruzione del processo, avente natura meramente ricognitiva, senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti;
lo svolgimento dell’udienza in forma cartolare, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, nelle modalità previste dalle disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza COVID-19, non esclude la configurabilità della dichiarazione che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comporta l'interruzione del processo, ove sia finalizzata al conseguimento di tale effetto;
Da tali premesse viene enunciato il seguente principio di diritto: “l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza - nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell’ambito dello svolgimento dell’udienza in forma cartolare...... produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva”