Con la sentenza n. 11193/2022, pubblicata il 6 aprile 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla validità o meno, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione di una sentenza, della notifica presso il procuratore della parte costituita tutte le volte in cui quest’ultima nelle more del giudizio muore o perde la capacità giuridica e l’evento non viene dichiarato in udienza o notificato alle altre parti.
Lunedi 11 Aprile 2022 |
IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità nasce dall’opposizione avverso un decreto ingiuntivo che era stato ottenuto da una società per la fornitura di sanitari e un servoscala da installare.
L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale. Nel corso del giudizio di primo grado, la società opposta si cancellava dal registro delle imprese e il procuratore di quest’ultima non dichiarava l’intervenuta cessazione. Contro la sentenza del Tribunale, l’originario debitore interponeva appello notificandolo al procuratore della società opposta.
Il gravame veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di appello in quanto notificato ad soggetto non evocabile in giudizio perché non più esistente. Secondo i giudici della Corte territoriale, l’inammissibilità non poteva essere superata nè dalla costituzione del socio e degli eredi dell'altro socio nelle more deceduto, nè dal fatto che la notifica dell'appello fosse stata effettuata al difensore costituito in prime grado in quanto l’intervenuta estinzione della società non era stata dichiarata.
Pertanto, l’originario debitore ingiunto investiva della questione la Corte di Cassazione, ritenendo errata la decisione della Corte di appello avendo quest’ultima omesso di considerare che, stante la mancata dichiarazione dell'evento della cancellazione della società in primo grado da parte del relativo difensore, la notifica del gravame di merito a quest'ultimo era rituale in ragione dell'ultrattività del mandato, rilasciato "per ogni stato e grado del giudizio" e per non aver ritenuto correttamente integrato il contraddittorio con la costituzione dei soci e dei loro eredi.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che nell’accoglierlo, con rinvio alla Corte di appello di provenienza, ha osservato che l'omessa dichiarazione o notificazione della morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione.
Pertanto, hanno continuato gli Ermellini, la notifica della sentenza al procuratore ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace.
Lo stesso procuratore, se originariamente munito di procura alle liti valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora esistente come tale e capace. Non può, invece, hanno concluso, proporre ricorso per cassazione, per il quale è richiesta la procura speciale.
Cassazione civile sentenza 11193 2022