Con la sentenza n. 138/2020, pubblicata l’8 gennaio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’applicazione o meno della sospensione feriale al termine annuale per la notifica agli eredi della parte impersonalmente presso il suo ultimo domicilio del ricorso per riassunzione del giudizio interrotto.
IL CASO: La vicenda ha origine dal giudizio di scioglimento della comunione ereditaria su degli immobili caduti in successione e in particolare su un immobile oggetto di accertamento di usucapione formulato da un gruppo di condividenti.
La domanda di usucapione veniva rigettata dal Tribunale e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello, la quale confermava, altresì, lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione per assegnazione di lotti e conguagli.
Pertanto, avverso quest’ultima decisione veniva interposto ricorso principale e ricorso incidentale per Cassazione.
Fra i vari motivi di impugnazione, veniva eccepita la nullità della sentenza per non aver la Corte di Appello rilevato l’inesistenza della notifica della riassunzione effettuata, oltre un anno dalla morte della condividente, collettivamente ed impersonalmente agli eredi presso l’ultimo domicilio della defunta e, quindi, non aver dichiarato l’estinzione del processo, in quanto nel calcolare l’anno dalla morte non si deve tener conto del periodo di sospensione feriale.
LA DECISIONE: La Cassazione, dopo aver riunito entrambi i ricorsi, ha rigettato la suddetta eccezione affermando il seguente principio di diritto “il termine di un anno entro il quale il processo interrotto per morte della parte può essere riassunto, a norma dell’art. 303, II comma, c.p.c., con atto notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto è un termine di natura processuale, soggetto all’ordinaria sospensione feriale dei termini processuali”.
Secondo gli Ermellini, poiché la riassunzione della causa è la riattivazione di un processo quiescente, è assolutamente indubbio che il termine per la riassunzione ha natura processuale e non sostanziale (come erroneamente affermato dai ricorrenti) e, quindi, è soggetto all’ordinaria sospensione feriale.
Inoltre, hanno continuato gli Ermellini, poiché secondo i ricorrenti, il termine annuale fissato dall'art. 303 c.p.c., comma 2, deve sempre essere "netto" (cioè insensibile alla sospensione feriale) perchè, oltre l'anno dalla morte, cesserebbe la presunzione legale di persistenza della relazione di fatto degli eredi con l'ultimo domicilio del defunto, presunzione che costituisce la ratio della facoltà di notifica, collettiva e impersonale, in tale luogo, deve rilevarsi, tuttavia, che la sospensione feriale dei termini, in ragione della sua fonte legale e della contenuta durata, non è in grado di incidere sulla relazione fattuale tra la collettività degli eredi e l'ultimo domicilio del defunto.
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza 8 gennaio 2020 n. 138