No alla revisione dell'assegno di divorzio se muta l' orientamento giurisprudenziale

No alla revisione dell'assegno di divorzio se muta l' orientamento giurisprudenziale

Con la sentenza n. 1119/2020 la Corte di Cassazione ha chiarito in cosa debbano consistere i giustificati motivi che, intervenuti successivamente alla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possano giustificare la revisione delle disposizioni economiche stabilite in sede di divorzio.

Giovedi 6 Febbraio 2020

Il caso: il Tribunale di Roma rigettava l'istanza con la quale Tizio aveva chiesto, L. n. 898 del 1990, ex articolo 9, di essere assolto dall'obbligo di corrispondere all'ex coniuge Caia l'assegno di divorzio, e di vedersi ridotto l'assegno per il mantenimento della figlia, con la corresponsione del versamento diretto in favore della stessa.

Il reclamo dell'obbligato veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Roma, che osservava che il procedimento intrapreso non costituiva un mezzo per la revisione delle determinazioni assunte in sede di divorzio, ma era, in tesi, volto ad emendare l'alterazione dell'assetto economico delle parti dovuto a circostanze sopravvenute rispetto a quelle statuizioni: il reclamo di Tizio, rilevava la Corte territoriale, mirava, invece, ad una loro rivisitazione, in quanto le circostanze dedotte erano in prevalenza gia' presenti al momento della pronuncia, e comunque da essa considerate.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo che la Corte territoriale non aveva tenuto conto di alcuni elementi fattuali, quali, ad esempio:

  • gli oneri per il ricorrente derivanti dalla necessita' di fornire un sostegno economico all'anziana madre, nonche' dall'aver contratto nuovo matrimonio;

  • il significativo miglioramento della posizione economica della ex moglie "in forza di acquisizione ereditaria”;

  • il peggioramento delle sue condizioni di salute, essendo stato affetto da patologia tumorale e dovendo sottoporsi a controlli diagnostici per tutta la vita.

    Inoltre, in sede di memoria, invoca l'evoluzione della giurisprudenza della Cassazione in tema di assegno divorzile (Cass. n. 11504 del 2017 e SU n. 18287 del 2018) intervenuta in epoca successiva al deposito della decisione impugnata, ed ha insistito per la valutazione delle sue censure al lume del rinnovato quadro giurisprudenziale.

    Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile ed osserva quanto segue:

    a) con la recente sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute nella materia, e, nell'ambito di una complessiva sua riconsiderazione, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacita' di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente l'assegno di divorzio sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'eta' di detta parte;

    b) si pone dunque la questione dell'applicabilita' dei suddetti principi nell'ipotesi, qui in esame, di domanda di revisione dell'assegno divorzile gia' riconosciuto, ed in ispecie se sia a tal fine necessario il previo accertamento dei giustificati motivi sopravvenuti o se il mutamento di natura e funzione dell'assegno divorzile, affermato da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, costituisca ex se giustificato motivo valutabile ai sensi dell'articolo 9 legge divorzio;

    Per la Corte è corretta la prima opzione, in quanto:

    1) la revisione dell'assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 9, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti;

    2) in particolare, in sede di revisione, il giudice non puo' procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entita' dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti gia' compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio cosi' raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertate;

    3) la funzione della giurisprudenza e' meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regula iuris, non gia' creativa della stessa, e che, come di recente affermato dalle SU di questa Corte, con la sentenza n. 4135 del 2019, l'interpretazione delle norme giuridiche da parte della Corte di Cassazione e, in particolare, delle Sezioni Unite mira ad una tendenziale stabilita' e valenza generale, sul presupposto, tuttavia, di una efficacia non cogente ma solo persuasiva;

    4) pertanto, un mutamento di orientamento reso in sede di nomofilachia non soggiace al principio di irretroattivita', non e' assimilabile allo ius superveniens ed e' suscettibile di essere disatteso dal giudice di merito;

    5) consentire, quindi, l'accesso al rimedio della revisione dando alla formula dei "giustificati motivi" un significato che si riferisca alla sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere l'interesse ad agire per il mutamento, tra i quali, quindi, anche a una diversa interpretazione avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, pare al Collegio opzione esegetica non percorribile, in quanto non considera che l'interpretazione giurisprudenziale costituisce una chiave di lettura dei dati di fatto rilevanti per il diritto e non li produce essa stessa ne' nel mondo fenomenico ne', come si e' visto, quale fonte normativa;

    6) ammettere che un mutamento di orientamento giurisprudenziale possa integrare uno dei "giustificati motivi" che consentono la revisione delle statuizioni in materia di revisione dell'assegno divorzile importerebbe conseguenze incongrue, sia nell'ipotesi di un successivo mutamento giurisprudenziale, sia nell'ipotesi in cui il giudice del merito, non tenuto per legge al principio dello stare decisis, non aderisse alla nuova linea interpretativa, anche resa in sede nomofilattica da questa Corte.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.1119/2020

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