Divorzio: nascita di un altro figlio e prova del depauperamento

Divorzio: nascita di un altro figlio e prova del depauperamento

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 621/2026 del 12 gennaio 2026 nell'ambito di un procedimento di divorzio ribadisce il principio per cui a fronte della sopravvenienza di oneri familiari dell'obbligato, come la nascita di un altro figlio, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo.

Lunedi 2 Marzo 2026

Il caso.

Tizio ricorreva al Tribunale per chiedere la cessazione degli effetti civile del matrimonio e deduceva quanto segue:

  • dalla relazione con la nuova compagna era nato nel 2014 un figlio, e che, stante il suo stipendio netto di 1.300,00 euro mensili, non poteva farsi più carico del contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione (di complessivi euro 600,00 mensili per madre e figlia);

  • perciò chiedeva la riduzione dell’assegno per la figlia inabile e la esclusione di qualsiasi assegno divorzile per Mevia, considerato che la figlia percepiva la pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento (circa euro 1.200 al mese) e non aveva bisogno di ulteriori importi per poter vivere, essendo la stessa ricoverata presso un Centro sia diurno che notturno dove viene accudita senza alcun altro impegno economico da parte della madre.

Primo e secondo grado.

Il tribunale di Reggio Emilia, emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponeva che la figlia - maggiorenne ma non autosufficiente in quanto portatrice di handicap grave con necessità di assistenza continua, fosse collocata prevalentemente presso la madre con facoltà per il padre di incontrarla una volta al mese e poneva carico di Tizio l'obbligo di contribuire al mantenimento della predetta figlia con la somma mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie nonché di versare un assegno divorzile alla sig. di 250,00 euro mensili.

La Corte d'appello confermava la decisione di primo grado, osservando che:

  • non era stato provato che la sommatoria tra la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento percepito dalla figlia fosse, come dedotto, di euro 1400,00 ovvero superiore all'importo di euro 1200,00 indicato dal primo giudice;

  • quanto alla natura di tali provvidenze, esse sono misure assistenziali dirette a diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia, e quindi non erano valutabili per la determinazione dell'assegno di mantenimento, diretto a far fronte ad esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico sociale della famiglia;

  • l'accudimento della figlia richiedeva un'assistenza sia diurna che notturna, le fatture di spesa prodotte in causa attestavano un esborso di circa 800,00 € mensili;

  • il primo giudice aveva rilevato la mancanza di alcun riscontro circa la situazione economica della nuova compagna e la misura in cui questa poteva contribuire alla nuova compagine familiare, nonché circa l'importo della propria retribuzione all'epoca della separazione.

Cassazione.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo, per quel che qui interessa, violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti storici decisivi, costituiti dalla circostanza che il ricorrente ha un figlio minore nato dalla nuova unione con altra compagna, casalinga senza alcuna occupazione.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il motivo, respinge il ricorso e, nel confermare le argomentazioni dei due giudizi di merito, osserva che:

  1. la Corte distrettuale si è posta in linea con i principi di legittimità affermati da questa Corte in materia, poiché a fronte della sopravvenienza di oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri;

  2. i giudici di merito correttamente hanno considerato non la sola situazione reddituale dell’obbligato ma anche quella patrimoniale;

  3. una volta accertata la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento questi debba contribuire, il giudice deve tenere conto anche delle risorse della madre convivente.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 621 2026

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