Cassazione: l'assegno di mantenimento per i figli non ricomprende le spese straordinarie

A cura della Redazione.
Cassazione: l'assegno di mantenimento per i figli non ricomprende le spese straordinarie
Giovedi 2 Ottobre 2014

Ancora una volta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18869 del 08/09/2014 affronta la problematica relativa all'obbligo dei genitori. di contribuire alle spese straordinarie per i figli.

Instauratosi il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in primo grado il padre veniva condannato a versare a titolo di mantenimento delle due figlie minori la somma di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e oltre ad una somma forfettaria per le spese fino a quel momento sostenute dalla madre e mai rimborsate dall'altro genitore; in sede di appello, la Corte, in parziale riforma della sentenza del tribunale, stabiliva a carico del padre la cifra complessiva di € 1.000,00 , comprensiva anche delle spese straordinarie, quali spese mediche, ludiche e scolastiche, e revocava la corresponsione della somma forfettaria liquidata in primo grado in favore della madre: nella motivazione, la corte distrettuale evidenziava tra l'altro che “il contributo per le spese straordinarie già sostenute dalla madre per le figlie era da ricomprendere nell'assegno mensile, anzitutto perchè l'importo di questo era il massimo esigibile dall'appellante in rapporto alle sue sostanze, ed inoltre perchè la madre aveva preteso il rimborso pro-quota di spese, quali quelle per materiale didattico, per medicine da banco, per tickets di visite cliniche in strutture pubbliche ed altro, che non costituivano erogazioni straordinarie.”

La madre quindi proponeva ricorso per cassazione e gli Ermellini, ribaltando la decisione della corte di appello, anche alla luce del principio secondo il quale nella determinazione del contributo per il mantenimento della prole minore di età, il giudice deve tener conto non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche del tenore di vita goduto dallo stesso nel corso della convivenza con entrambi i genitori, nonchè delle risorse economiche di questi,  in merito alle spese straordinarie statuiscono che “In tema di mantenimento della prole, devono intendersi per spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”.

Pertanto, conclude la Corte, se è pur vero che la distribuzione delle spese straordinarie non ha una una disciplina specifica, deve tuttavia ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia (v., in tal senso, Cass., sent. n. 9372 del 2012).

 

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