Svolgimento del processo
1. - Con verbale di separazione omologato con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 20 maggio 2003, G.C. e P.U.M., che avevano contratto matrimonio concordatario il (OMISSIS), convennero di separarsi. I patti omologati dal Tribunale prevedevano l'affidamento esclusivo delle figlie minori P.R., C., I. e G. alla madre con abitazione presso la casa coniugale, regolavano il diritto di visita per il padre e disponevano la corresponsione da parte del P. di un assegno mensile di 800,00 Euro per le figlie, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie.
Successivamente la signora G. presentò ricorso ex art. 710 cod. proc. civ., per far circoscrivere il diritto di visita e far chiarire i termini e le modalità della contribuzione alle spese straordinarie ed assegni familiari, che il P. si rifiutava di pagare.
2. - Quindi, con ricorso del 9 giugno 2006, la G. si rivolse al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per far dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio. Questo, con sentenza n. 159 del 2008, in considerazione della nuova disciplina, dispose l'affido condiviso delle figlie, confermando peraltro la collocazione e domiciliazione presso la madre, e prevedendo l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento di un assegno mensile di Euro 250,00 ciascuna, oltre all'importo degli assegni familiari per il nucleo eventualmente percepiti. Il Tribunale confermò l'obbligo della corresponsione da parte del Dott. P. del pagamento del cinquanta per cento delle spese straordinarie, in aggiunta all'importo previsto per la contribuzione ordinaria, e liquidò, in via forfettaria, Euro 3716,54 per rimborso quota parte delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie dal momento della separazione alla domanda di divorzio.
3. - Avverso tale sentenza interpose appello il Dott. P. chiedendo l'affidamento in via esclusiva delle figlie, l'assegnazione della casa coniugale, la rideterminazione con riduzione dell'assegno di mantenimento ordinario per le figlie, la dichiarazione di non debenza dell'importo di Euro 3716,54 stabilito dal giudice di primo grado. La Corte d'appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello principale, determinò in complessivi Euro 1000,00 l'assegno a titolo di contributo per il mantenimento della prole, comprensivo delle spese mediche, ludiche e scolastiche, e rigettò la domanda di lei di condanna al pagamento di Euro 3716,54.
Il giudice di secondo grado rilevò la sproporzione tra i redditi del P. e quelli della G., osservò che entrambi avevano procreato figli al di fuori del matrimonio e convivevano con partners dotati di autonomia economica. Ritenne quindi la Corte di merito corretta la previsione del Tribunale relativa alla debenza degli assegni familiari da parte del P. alla G., mentre osservò che il contributo per le spese straordinarie già sostenute dalla stessa per le figlie era da ricomprendere nell'assegno mensile, anzitutto perchè l'importo di questo era il massimo esigibile dall'appellante in rapporto alle sue sostanze, ed inoltre perchè la G. aveva preteso il rimborso pro-quota di spese, quali quelle per materiale didattico, per medicine da banco, per tickets di visite cliniche in strutture pubbliche ed altro, che non costituivano erogazioni straordinarie.
4. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la G. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il P., che propone altresì ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. - Devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente.
1.2. - Con la prima di esse si deduce la decadenza dall'impugnativa per decorso del termine di legge.
1.3. - La eccezione è priva di fondamento.
La L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha ridotto a sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ., trova applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della stessa legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (v.
Cass., n. 17060 del 2012).
Nella specie, dunque, trattandosi di giudizio che aveva avuto inizio nel 2006, trova applicazione ratione temporis il richiamato art. 327 cod. proc. civ., nella formulazione previgente a detta modifica, che prevedeva il termine annuale per la proposizione della impugnazione, nella specie rispettato.
1.4. - Quanto alla eccezione relativa alla pretesa inammissibilità della impugnativa per violazione dei criteri ex art. 366 cod. proc. civ., essa è infondata, non riscontrandosi la denunciata genericità del contenuto del ricorso.
1.5. - Del pari infondata risulta la eccezione relativa alla carenza del contraddittorio in relazione alla mancata notifica al P.M., parte obbligatoria nei giudizi in subiecta materia. Si è già visto che il ricorso è stato, invece, ritualmente notificato anche al P.M..
1.6. - Infine, nella memoria difensiva il P. deduce la sopravvenuta carenza di legittimazione ed interesse della G., per essere, nelle more del giudizio, le figlie della coppia R. e C. divenute maggiorenni.
1.6. - Anche tale eccezione è destituita di fondamento.
Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone (v.
Cass., sentt. 13184 del 2011, n. 21437 del 2007).
2. - Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte di merito ritenuto le spese straordinarie comprese nell'importo di Euro 1000,00 mensili previsto a carico del P. quale contributo per il mantenimento della prole, così andando oltre le richieste formulate dallo stesso appellante nelle conclusioni dell'atto di gravame.
3. - La censura è priva di pregio.
Il giudice di merito, nell'esercizio di poteri che, con riguardo alla fissazione del quantum del mantenimento per la prole in caso di separazione o divorzio, hanno anche natura pubblicistica, opera una complessiva determinazione della misura del contributo dovuto da ognuno dei genitori indipendentemente dai limiti delle rispettive richieste.
4. - Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e contrasto con gli artt. 147, 148 e 155 cod. civ.. Avrebbe errato il giudice di secondo grado nel lasciare invariato l'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie a carico del P., fissato in Euro 1000,00 comprensivi delle spese straordinarie, e di fatto corrispondente all'importo, rivalutato al 2010, dell'originario importo di Euro 800,00 mensili concordato fra le parti nel 2003. E ciò pur avendo la Corte di merito rilevato che il P. risultava percettore di un reddito annuo imponibile di circa 41.000 Euro, sicuramente maggiore di quello di Euro 21306,00, dichiarato nell'anno 2003, a fronte di una variazione in peius dei redditi della signora G., disoccupata e fuori, anche per l'età, da ogni circuito lavorativo, e che le esigenze delle figlie, tutte in età adolescenziale, erano mutate e divenute più onerose rispetto a quelle risalenti all'epoca della separazione.
5. - La doglianza risulta meritevole di accoglimento.
5.1. - Nella determinazione del contributo per il mantenimento della prole minore di età, il giudice deve tener conto non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche del tenore di vita goduto dallo stesso nel corso della convivenza con entrambi i genitori, nonchè delle risorse economiche di questi, in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 148 cod. civ., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
5.2. - La Corte di merito, nel non adeguare l'assegno di mantenimento per le figlie posto a carico del P., nonostante il constatato miglioramento delle condizioni economiche dello stesso da un lato, e, dall'altro, le crescenti esigenze, dalla stessa Corte evidenziate, delle figlie, in età adolescenziale, ed anzi nel ricomprendere nell'ammontare di detto assegno le spese mediche, ludiche e scolastiche straordinarie, non si è attenuta al principio dianzi esposto.
6. - Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 147, 148 e 155 cod. civ. e dell'art. 30 Cost., per avere la sentenza impugnata ricompreso tutte le spese straordinarie per la prole nell'assegno di mantenimento sostanzialmente così negando il riconoscimento del diritto al contributo per tali spese, e per avere negato altresì il rimborso alla G. delle spese già sostenute, annullando il capo di condanna statuito in primo grado, relativo al riconoscimento in favore della stessa a tale titolo della somma di Euro 3716,54.
7. - Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 147, 148 e 155 cod. civ., per avere aprioristicamente escluso dalla determinazione del contributo dovuto dal P. per il mantenimento della prole le spese straordinarie in quanto ritenute comprese nell'assegno di mantenimento ordinario.
8. - Le censure, da esaminare congiuntamente per la evidente connessione logico-giuridica, sono fondate.
8.1. - In tema di mantenimento della prole, devono intendersi per spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
Pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia (v., in tal senso, Cass., sent. n. 9372 del 2012).
8.2. Nella specie, la Corte di merito non si è attenuta a tale principio di diritto.
Essa, per di più, ha illegittimamente negato alla G. il rimborso delle spese straordinarie dalla stessa già sostenute per la prole, escludendone immotivatamente il carattere appunto straordinario.
9. - Passando all'esame del ricorso incidentale, con il primo motivo dello stesso si denuncia vizio motivazionale ed error in procedendo sotto il profilo della omessa valutazione di dati di fatto incidenti sulla determinazione del quantum del contributo da porre a carico del P.. Si lamenta, da un lato, la mancata considerazione di incrementi patrimoniali di cui si sarebbe giovata la G. nelle more del procedimento, dall'altro, la ricomprensione nella determinazione del reddito da lavoro dello stesso P. della trattenuta di legge INPDAP per l'acquisto della prima casa.
10. - La censura non può trovare ingresso nel presente giudizio per la sua genericità, priva, com'è, di alcun riferimento preciso e di alcun elemento di riscontro.
11. - Con la seconda censura si deduce violazione e falsa applicazione del "criterio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 - erronea ed incongrua motivazione". Si contesta il rigetto del motivo di gravame relativo alla richiesta riduzione dell'assegno di mantenimento nel periodo corrispondente al mese di agosto, in cui le figlie non soggiornavano con la madre, pur in presenza del riconoscimento della natura assistenziale dell'assegno, che ragionevolmente farebbe dipendere la dazione dall'effettivo soggiorno.
12. - La doglianza è infondata.
Non sussiste il vizio motivazionale denunciato. In realtà la denuncia attiene alla contraddittorietà della decisione rapportata all'affermazione del criterio assistenziale dell'assegno. La Corte di merito ha motivato il rigetto della domanda del P. di riduzione dell'assegno per il periodo estivo, in cui le ragazze soggiornavano presso di lui, facendo riferimento al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento (v., in tal senso, Cass., sent. n. 12308 del 2007, n. 566 del 2001).
13. - Conclusivamente, deve essere rigettato il primo motivo del ricorso principale, di cui vanno accolti il secondo, il terzo ed il quarto motivo. Il ricorso incidentale deve essere rigettato. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata ad altro giudice - che viene individuato nella Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio - che la riesaminerà alla luce dei principi di diritto enunciati sub 5.1. e 8.1.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, il terzo ed il quarto. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2014