Giovedi 9 Ottobre 2014 |
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha diramato nei giorni scorsi una circolare, la n. 16/2014, nella quale chiarisce alcuni aspetti in materia di negoziazione assistita da un avvocato per le separazioni personali, divorzi o modifiche delle condizioni di separazione o divorzio (purchè non vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap), almeno per quanto attiene ai compiti e alle specifiche incombenze di avvocati e uffici dello stato civile.
Dopo aver ribadito che l'istituto della negoziazione assistita davanti ad un avvocato è entrato subito in vigore, ossia il giorno successivo alla pubblicazione del D.L., la circolare indica gli incombenti a cui devono ottemperare l'avvocato e l'ufficiale di stato civile:
1) L'avvocato davanti al quale i coniugi concludono una convenzione di negoziazione assistita, che, a quanto pare, può anche includere trasferimenti immobiliari, è obbligato a trasmettere entro 10 gg. all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, copia dell'accordo, autenticata dallo stesso, il quale deve altresì autenticare le firme dei coniugi e attestare che l'atto è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico.
La circolare non specifica le modalità di trasmissione dell'atto e se vale, ai fini del corretto adempimento dell'onere, la data di spedizione o quella di ricezione dell'atto da parte del Comune, e sul punto, (anche se sono interrogativi apparentemente superflui o dalla risposta pacifica) si auspica un ulteriore chiarimento: questo per evitare errori che, se commessi, comportano per il professionista pesanti sanzioni (da € 5.000 a € 50.000), della cui irrogazione è competente il Comune destinatario del'atto (a quanto pare, nella più assoluta discrezionalità, visto che non sono indicati parametri oggettivi o temporali a cui ancorare l'entità della sanzione).
N.B.: Circa i compiti del legale, la circolare chiarisce che sull'avvocato NON incombe l'onere di formulare, in sede di trasmissione, apposita istanza all'ufficio di stato civile per l'ulteriore seguito.
2) L'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto pertanto, deve curare l'esatta esecuzione degli adempimenti che discendono dal ricevimento dell'accordo, ai sensi del D.P.R. 396/2000, come modificato dal decreto legge (salvo sviste, non è stabilito alcun termine tassativo entro cui deve provvedere).
Per individuare l''ufficiale di stato civile competente, il matrimonio iscritto è quello celebrato con rito civile, la cui iscrizione avviene nel comune di celebrazione; il matrimonio trascritto è quello celebrato con rito religioso, la cui trascrizione avviene nel comune di celebrazione, o quello celebrato all'estero, la cui trascrizione avviene nel comune di residenza o iscrizione AIRE.
3) Infine, specifica il Ministero che la data di decorrenza degli effetti dell'accordo “negoziato” davanti all'avvocato è quella “certificata” nell'accordo stesso; a tale data si fa riferimento ai fini della successiva domanda di divorzio.