Nei giorni scorsi ha suscitato molto clamore l'entrata in vigore del D.L. 132/2014 recante l'impegnativo titolo “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”.
Tralasciando ogni considerazione circa la reale efficacia di tali misure in termini di alleggerimento e di snellimento dei procedimenti civili, ciò che è immediatamente percepibile è il ricorso indiscriminato e ingiustificato allo strumento della decretazione d'urgenza, visto che il requisito indispensabile della “urgenza”, come richiesto dalla nostra Carta Costituzionale, non sembra che ricorresse nel caso specifico: infatti l' effettiva entrata in vigore di molte disposizioni del decreto è stata differita a un momento successivo alla (eventuale) entrata in vigore della legge di conversione.
Premesse queste brevi considerazioni, vediamo quali sono le principali norme del decreto che sono entrate in vigore dal 13 settembre 2014 e quelle che al contrario entreranno in vigore dopo la legge di conversione del decreto.
NORME IN VIGORE DAL 13/09/2014:
Art. 1: Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti.
Art. 2: Procedura volontaria e facoltativa su diritti disponibili.
Art. 6: Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (se non vi sono figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti).
Art. 15 : Dichiarazioni rese al difensore.
Anche questa norma, che dà alla parte la facoltà di presentare in giudizio dichiarazioni di terzi rilasciate davanti al difensore, è entrata in vigore dal 13 settembre 2014.
NORME IN VIGORE dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto:
Art. 12: Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile (senza assistenza del legale).
Come è stato riportato da molte fonti di informazione, i coniugi senza prole o con figli maggiorenni autosufficienti e non portatori di handicap potranno presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile e dichiarare di volersi separare, di voler divorziare o di voler modificare le condizioni di separazione o divorzio concordemente, senza l'ausilio né l'assistenza di un legale: insomma, separazione o divorzio “fai da te”.
Art. 13: Modifiche al regime della compensazione delle spese.
La norma sostituisce alla frase più generica “se concorrono altri giusti motivi” la nuova dicitura «.. ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.” : sembra che il legislatore abbia voluto limitare alle sole ipotesi indicate i motivi di compensazione delle spese, riducendo gli spazi di discrezionalità.
Art. 14: Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione.
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, tenuto conto della complessità della lite e dell'istruzione probatoria può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Art. 17: Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti.
Questa disposizione stabilisce che, salvo statuizione delle parti, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Art. 18: Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione.
Questa norma, che introduce nuovi termini e modalità per l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo, prevede che le disposizioni riguardanti l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria entreranno in vigore a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Art. 19: Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo.
Le previsioni contenute in questa norma stabiliscono dei termini perentori a mio avviso eccessivamente ristretti per l'espletamento degli incombenti a carico degli avvocati e, di contro, ulteriori compensi per gli ufficiali giudiziari in base all'esito del pignoramento (costi che sono da ricomprendere nelle spese di esecuzione.
NORME IN VIGORE DOPO 90 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto:
Capo II - Procedura di negoziazione assistita da un avvocato
Art. 3: Procedura obbligatoria a pena di improcedibilità per controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o per domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
N.B.: Da segnalare che nell'ambito della negoziazione assistita è stata introdotta nuovamente la conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro.
ERRATA CORRIGE
In un primo momento è stato attribuito il termine di 90 gg anche agli artt. 2 e 6, come peraltro indicato dal CNF in una nota esplicativa inviata agli iscritti (v. tabella CNF).
NORME IN VIGORE dall'anno 2015:
Art. 16: Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione dei termini processuali) e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.
I termini processuali sono sospesi dal 6 agosto al 31 agosto e le ferie dei magistrati sono ridotti da 45 a 30 gg.Tali disposizioni acquisteranno efficacia a decorrere dall'anno 2015.
Art. 18: Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione per via telematica.
A partire dal 31 marzo 2015 il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo avverrà esclusivamente con modalità telematiche.