La Corte di Cassazione nella sentenza n. 7357/2026 del 24 febbraio 2026 ha ribadito il principio secondo il quale integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale.
| Venerdi 27 Febbraio 2026 |
La Corte di appello di Messina, nel confermare la sentenza di primo grado, condannava Tizio alla pena ritenuta di giustizia per i delitti previsti dall’art. 572, secondo comma, cod. pen. (maltrattamenti in famiglia - capo A, con contestazione dell’illecito dal 1999 al 14 febbraio 2022) e di atti persecutori (capo B, con contestazione dell’illecito dal 14 febbraio 2022, almeno sino all’8 giugno 2022).
Tizio, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, eccependo che:
le sentenze di merito hanno trascurato che il ricorrente e la persona offesa sono tra loro coniugati, sicché l’interruzione della relazione di convivenza non fa venire meno i vincoli di solidarietà familiare;
di conseguenza, la Corte di appello di Messina avrebbe dovuto condannare il ricorrente solo per un’unica condotta maltrattante, perdurata anche dopo la separazione di fatto intervenuta tra i coniugi.
Per la Corte la censura è fondata: preliminarmente osserva che:
il ricorrente e la persona offesa sono tra loro coniugati e non risulta che sia stata dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio
la semplice lettura dei capi di imputazione formalizzati al capo A) (maltrattamenti in famiglia) e al capo B) (atti persecutori) evidenzia che l’unico criterio che permette di distinguere tra loro le condotte ivi descritte è rappresentato dall’essere – le prime – avvenute in costanza di convivenza e – le seconde – successivamente all’interruzione della convivenza;
dunque l’unico discrimine tra i fatti descritti nelle due imputazioni è rappresentato dall’essere – le prime – avvenute in costanza di convivenza e – le seconde – dopo la cessazione della convivenza.
Alla luce di tali considerazioni la Corte richiama il seguente principio di diritto.
integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza;
ciò in ragione del fatto che la separazione è condizione che non elide lo "status" acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, comma 2, cod. civ.
al ricorrente può essere ascritta, pertanto, non una duplice violazione della legge penale (con violazione degli artt. 572 e 612-bis cod. pen.), bensì un’unica violazione della legge penale (e, segnatamente, del solo art. 572 cod. pen., seppur da ritenere consumato in una cornice temporale maggiormente estesa e comprendente un maggior numero di episodi;
Annullamento con rinvio, in ragione del fatto che la diversa estensione temporale della condotta maltrattante e la necessità di considerarne in modo completo tutta la sua gravità, con apprezzamento del disvalore di tutti gli episodi occorsi, ossia quelli avvenuti dopo la cessazione della convivenza e prima della cessazione della consumazione (originariamente qualificata come autonoma ipotesi di reato), impone valutazioni di merito, che non competono in sede di legittimità.