Con l’ordinanza n. 14465/2021, pubblicata il 26 maggio 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle sorte dei giudizi nel caso in cui nelle more una parte, costituita a mezzo di procuratore, muore e tale circostanza non viene dichiarata o l’evento non viene notificato alla controparte.
Martedi 22 Giugno 2021 |
IL CASO: La vicenda esaminata riguarda l’impugnazione di una sentenza della Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto contro la sentenza di primo grado, in quanto prima della sua proposizione l’appellante era deceduto senza che l’evento fosse stato dichiarato.
La sentenza della Corte di Appello veniva impugnata con il ricorso per cassazione dalla moglie dell’appellante, nella qualità di erede di quest’ultimo.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale, nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, ha ricordato l’orientamento degli stessi giudici di legittimità secondo cui:
1. l’omessa dichiarazione o notificazione dell’intervenuta morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo procuratore comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza o di un eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione;
2. la suddetta posizione è suscettibile di modificazione nel caso in cui, nella fase di impugnazione si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.
Cassazione civile ordinanza n.14465 2021