E’ abbastanza frequente che nel corso del processo civile una delle parti muoia o perda la capacità di stare in giudizio. Secondo quanto disposto dagli articoli 299 e 300 del Codice di procedura civile, nel caso in cui prima della costituzione in cancelleria o all’udienza sopravviene la morte oppure la perdita di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguire si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all’articolo 163 bis.
Se la parte si è costituita a mezzo di procuratore, al verificarsi di uno dei suddetti eventi, quest’ultimo lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento della dichiarazione o dalla notificazione il processo è interrotto, salvo la costituzione volontaria o la riassunzione.
Cosa succede al mandato difensivo del procuratore della parte colpita dai predetti eventi, se questi non vengono dichiarati in udienza o notificati alle altre parti?
Sulla questione si è nuovamente pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25364, pubblicata il 25 agosto 2022, nell’ambito di un giudizio relativo all’opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Provincia Regionale di Palermo nei confronti di un amministratore per la restituzione di somme versate a quest’ultimo a titolo di maggiorazioni dell’indennità di carica e di presenza, ritenute dall’ente non dovute. L’opposizione veniva accolta dal Tribunale.
Di diverso avviso la Corte di Appello che riformava la decisione di primo grado, confermando la legittimità dell’ingiunzione ottenuto dall’ente. Nel corso del giudizio, la Provincia Regionale di Palermo veniva soppressa con successione ex lege dei rapporti giuridici in favore del Libero Consorzio comunale. Tale evento non veniva dichiarato o notificato dal procuratore costituito.
Nel resistere al giudizio di cassazione promosso dall’originario ingiunto, la controricorrente ha preliminarmente eccepito che il ricorso per cassazione era stato erroneamente presentato contro la Provincia Regionale di Palermo e notificato presso il difensore di quest’ultima costituito in appello, mentre, invece, avrebbe dovuto essere proposto contro la Città Metropolitana di Palermo, essendo la Provincia Regionale venuta meno nel corso del giudizio di appello per effetto delle disposizioni delle leggi regionali siciliane n. 8 del 2014 e n. 15 del 2015 e di conseguenza legittimato passivo al gravame era soltanto il soggetto al quale era stata trasferita la capacità di stare in giudizio già appartenente all’ente estinto. Pertanto, secondo la controricorrente, l’erronea indicazione del destinatario dell’atto determinava la nullità insanabile del ricorso per cassazione, per violazione del principio della costituzione del contraddittorio e per difetto della vocatio in ius.
I giudici di legittimità hanno ritenuto ritualmente notificato il ricorso per cassazione alla Provincia Regionale di Palermo presso il procuratore costituito osservando che, come affermato dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 15295 del 04/07/2014, la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che:
a) la notificazione della sentenza eseguita presso il procuratore della parte, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il suddetto procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) l’impugnazione può essere notificata, ai sensi dell'art. 330, comma 1 c.p.c., presso il procuratore della parte colpita dall’evento, essendo irrilevante la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante;
Il suddetto principio è stato applicato anche nelle ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese (che, com’è noto, determina l’estinzione della stessa), ove l'estinzione si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato dal difensore della società medesima.
La soppressione di un ente pubblico, con il trasferimento di tutti i rapporti giuridici ad un altro ente, determina l'interruzione automatica del processo, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., soltanto ove intervenga tra la notificazione della citazione e la costituzione in giudizio, trovando altrimenti applicazione l'art. 300 c.p.c., che impone, ai fini della interruzione, la corrispondente dichiarazione in udienza del procuratore costituito per la parte interessata dall'evento (configurabile non come mera dichiarazione di scienza, ma come vera e propria manifestazione di volontà diretta a provocare la predetta interruzione) o la notifica di quest'ultimo alle altre parti.
Di conseguenza, in mancanza della dichiarazione entro la chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura ad litem, essendo irrilevante, ai suddetti fini, la conoscenza dell'evento aliunde acquisita, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2875 del 11/05/1984; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013; Cass., Sez. L, Sentenza n. 21378 del 04/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 9911 del 07/10/1998).