Nell'ordinanza n. 16622 del 23 maggio 2022 la Corrt di Cassazione chiarisce a quali condizioni il difensore di una parte soccombente in un giudizio e ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere condannato in proprio alle spese processuali.
Mercoledi 25 Maggio 2022 |
Il caso: Il Tribunale di Roma, decidendo sulla dichiarazione di incompetenza resa dal medesimo Tribunale in relazione all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da Tizio, affermava la competenza del Tribunale e non della Corte di Cassazione, ma rigettava la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale, peraltro, condannava in solido Tizio ed il suo difensore avv. Mevio al pagamento delle spese di lite; il Tribunale motivava nei seguenti termini:
- la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era manifestamente infondata;
- la condanna alle spese del Ministero, sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda, determinerebbe una inaccettabile asimmetria in suo danno, che dovrebbe sostenere le spese del giudizio indipendentemente dal suo esito.
L'avv. Mevio ricorre in Cassazione, rilevando che:
- l’unica ipotesi di condanna del difensore sarebbe configurabile in caso di assenza di procura, perché inesistente, falsa o rilasciata per processi o fasi diversi da quelli per cui l’atto era compiuto;
- nel caso in esame, invece, l’attività del difensore sarebbe avvenuta sulla base di valida procura e, peraltro, il ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di competenza del Tribunale sarebbe stato accolto.
La Cassazione dà ragione al ricorrente e al riguardo osserva quanto segue:
a) la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente; è consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, mentre non è comunque possibile la condanna dei difensori, che non hanno assunto, ne' potevano assumere, veste di parte;
b) solo nell’ipotesi di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte;
c) solo in tale ipotesi, infatti, l’attività del difensore resta al medesimo riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio per difetto della procura.
Cassazione civile ordinanza n.16622 2022