L’avvocato che difende un soggetto ammesso al gratuito patrocinio non ha diritto al riconoscimento delle spese e all’indennità di trasferta, né al rimborso delle somme spettanti all’avvocato domiciliatario.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17656/2018, pubblicata il 5 luglio scorso.
Venerdi 10 Agosto 2018 |
IL CASO:
Un avvocato depositava al Giudice per l'udienza preliminare istanza per la liquidazione dei compensi relativi all’attività difensiva svolta in favore di un cliente ammesso al gratuito patrocinio.
Il GUP riconosceva al legale una somma inferiore a quella richiesta. Pertanto, il legale proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione, che veniva accolto parzialmente dal Presidente del Tribunale.
Infatti al legale veniva riconosciuta una somma superiore a quella che gli era stata liquidata con il provvedimento impugnato con esclusione delle spese e dell’indennità relative all'accesso al carcere, ove il suo assistito era detenuto, e delle spese del domiciliatario.
Anche il decreto del Presidente del Tribunale veniva impugnato dal legale, il quale interponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 80, 82, 83 e 102.
Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva errato nel:
LA DECISIONE:
Con la decisione in commento, la Corte nomofilattica ha ritenuto infondato il ricorso e nel rigettarlo, dopo aver richiamato gli articoli 82 e 102 del D.P.R n. 115 del 2002, ha osservato che:
1. Dalle suddette disposizioni emerge chiaramente che al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto il diritto di nominare un difensore ed un consulente di parte che non operino all'interno del distretto di Corte di Appello ove è in corso il giudizio, ma, al contempo, stabiliscono che tale patrocinio non copre alcuni oneri, nello specifico "le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale";
2. Si tratta di previsioni esplicite e di portata generale, dettate per esigenze di contenimento della spesa pubblica e che contemperano in maniera ragionevole questo interesse con il diritto del singolo a scegliere liberamente il proprio difensore;
3. Pertanto, nel caso di riconoscimento del rimborso delle spese sostenute fuori dell’ambito del circondario di competenza del legale, la suddetta normativa sarebbe raggirata e sostanzialmente disapplicata, dovendosi ritenere che il legislatore abbia voluto privilegiare, nella sua discrezionalità, gli avvocati del distretto ove si procede sulla base di una presunzione assoluta e non sindacabile di maggiore sostenibilità dei relativi costi per l'Erario.
Articolo 82 D.P.R n. 115 del 2002:
"L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale";
Articolo 102 D.P.R n. 115 del 2002:
"Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali";
Cassazione civile Sez. II, Ordinanza n. 17656 del 05/07/2018