Principio dell’efficacia extrapenale del giudicato assolutorio ex art. 652 cpp e responsabilità medica

Sentenza del Tribunale di Catania n. 4235/17.
Principio dell’efficacia extrapenale del giudicato assolutorio ex art. 652 cpp e responsabilità medica
Giovedi 9 Agosto 2018

Caso e decisione 

Il Tribunale di Catania, Sezione Civile, con sentenza n. 4235/2017, ha confermato l’applicabilità anche ai casi di responsabilità medica del principio dell’efficacia extrapenale del giudicato assolutorio sancito dall’art. 652 cpp.

Il caso sottoposto al Tribunale riguardava la domanda di risarcimento dei danni avanzata dai genitori di un neonato che, a seguito di complicanze verificatesi prima e durante il parto, manifestava gravi disfunzioni neurologiche.

Tali danni venivano ricondotti dagli attori alle pretese negligenze a vario titolo attribuibili al medico titolare del reparto, all’ostetrica di turno ed alla struttura ospedaliera.

Sulla vicenda si era però già definitivamente espresso il Giudice penale del Tribunale di Catania, con sentenza emessa nell’anno 2014: nel relativo giudizio, a seguito di meticoloso accertamento tecnico eseguito dai periti incaricati dal Giudice, l’ostetrica di turno era stata invero assolta “… per non aver commesso il fatto, non apparendo la sua condotta in relazione di antecedente causale rispetto alla verificazione dell’evento”.

Nel corso del giudizio civile – comunque in seguito incoato anche avverso l’ostetrica – venivano espletati nuovi accertamenti tecnici che, stavolta, individuavano la responsabilità dell’evento in capo (anche) all’ostetrica. Pure difendendo nel merito il proprio operato, attraverso la produzione di consulenza tecnica di parte di segno opposto, l’ostetrica eccepiva comunque l’obbligatoria applicabilità al caso del principio della efficacia extrapenale del giudicato assolutorio sancito dall’art. 652 cpp.

Il Giudice infine accoglieva tale tesi – “… si evidenzia che l’odierno giudizio è stato preceduto da procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti n cui gli attori si erano costituiti parte civile; detto procedimento si è poi concluso con sentenza definitiva del 05.05.14 in atti con cui il Tribunale di Catania ha assolto la […] per non aver commesso il fatto, non apparendo la sua condotta in una relazione di antecedente causale rispetto alla verificazione dell’evento patito dal piccolo […].

Come detto la citata sentenza, in difetto di impugnazione, è divenuta irrevocabile; né i danneggiati parte civile hanno promosso tempestivamente (ovvero prima della sentenza penale) autonomo giudizio per il risarcimento del danno ex art. 75 II comma cpp.

Ora, si rileva che l’art. 652 cpp costituente nota eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, stabilisce espressamente che “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2”.

Anche la Corte di Cassazione ha evidenziato che “in materia di rapporto tra processo civile e quello penale, l’art. 652 c.p.p. prevede che nel giudizio civile per il risarcimento del danno, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento m spiega efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, a meno che il danneggiato, iniziata l’azione civile di responsabilità in epoca anteriori a quella penale non abbia proseguito l’azione in sede civile a norma dell’art. 75, comma 2 c.p.p.”. – e condannava al risarcimento del danno solidalmente tra loro il solo medico, che nelle more aveva raggiunto con gli attori un accordo transattivo, e la struttura ospedaliera.

Osservazioni.

Con la sentenza in esame il Tribunale di Catania ha fornito l’ennesima conferma della applicabilità tout court del principio cui all’art. 652 cpp ai casi di responsabilità medica: senza spingersi a pronunciarsi sulla questione della diversa o meno attendibilità degli accertamenti tecnici svolti in campo penale e civile, pure emersa nel corso del contraddittorio, il Giudice ha applicato rigorosamente il dettato normativo.

Segnatamente, ha dapprima verificato che le parti civili avessero, nel corso del pregresso procedimento penale, avuto la possibilità di costituirsi e partecipare al giudizio; successivamente, ha verificato che il Giudice penale avesse assolto l’ostetrica con una delle formule indicate nell’art. 652 c.p.p.

Questi soli, dunque, i presupposti da verificare ai fini dell’applicazione della norma in esame.

Allegato:

Tribunale Catania sentenza n. 4235/17

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