Pignorabile la quota del TFR del dipendente ancora in servizio

Pignorabile la quota del TFR del dipendente ancora in servizio
Martedi 7 Agosto 2018

Con l’ordinanza nr. 19708/2018, pubblicata il 25 luglio 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla pignorabilità o meno delle quote accantonate del TFR del lavoratore ancora in servizio, affermando il seguente principio di diritto:

Anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda quanto che siano versate al Fondo di  Tesoreria dello Stato presso l’INPS, ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse somme sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’articolo 547 cod. proc. civ. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997”.

IL CASO:

La vicenda esaminata dai Giudici di legittimità,  nasce dal pignoramento presso terzi notificato da un creditore ad un debitore dipendente di un ente pubblico  avente ad oggetto l’indennità di fine servizio dovuta dall’I.N.P.D.A.P (oggi dall’I.N.P.S.).

La procedura esecutiva si concludeva, dopo l’accertamento dell’obbligo del terzo in quanto quest’ultimo  non aveva reso la dichiarazione  ex articolo 547 c.p.c, con l’assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore, mentre in appello il pignoramento veniva dichiarato inefficace.

Secondo la Corte territoriale, le somme relative all’indennità di fine servizio non potevano essere assoggettate a pignoramento in quanto non ancora esigibili. Pertanto, avverso la sentenza di appello, il creditore interponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE:

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione sulla scorta del suddetto principio di diritto ha accolto il ricorso con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per un nuovo esame, evidenziando che:

Le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità e di conseguenza le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’articolo 547 c.p.c. (Cass. Sez. Lav n. 1049 del 3 febbraio 1998);

Il trattamento di fine rapporto costituisce, a tutti gli effetti, un credito che il lavoratore matura già in costanza di rapporto di lavoro, anche se la sua esigibilità è subordinata al momento della cessazione dello stesso rapporto;I presupposti per l’assoggettabilità di un credito a pignoramento sono,  ai sensi del primo e secondo comma dell’articolo 553 c.p.c., solo la certezza del credito e la sua liquidità o liquidabilita’ in base a parametri oggettivi, ma non la sua esigibilità.

Pertanto nulla osta alla pignorabilità del trattamento di fine rapporto, fermo restando che l’ordinanza di assegnazione non potrà essere eseguita prima che maturino le condizioni per il pagamento;Il problema della pignorabilità del trattamento di fine rapporto, si colloca semmai sul piano soggettivo, poiché il soggetto che erogherà il trattamento potrebbe essere diverso dal datore di lavoro;

La pignorabilità del trattamento di fine rapporto si applica sia ai dipendenti del settore privato sia a quelli del settore pubblico,stante l’equiparazione  del regime di pignorabilità e sequestabilita’ del trattamento di fine rapporto o di fine servizio  da parte   della Corte costituzionale con le sentenze n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 19708 del 25/07/2018

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