Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 19708 del 25/07/2018

Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 19708 del 25/07/2018
Martedi 7 Agosto 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20950/2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Britannia, n. 13, presso lo studio dell'avvocato Antonella Di Gioia, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Ippolito;

- ricorrente -

contro

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marinuzzi;

- controricorrente -

contro

CA.AS., rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Antonio Starace, domiciliata in Roma, via Sabotino n. 46, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Maria Giaquinto;

- resistente -

avverso la sentenza n. 258/2016 della Corte d'appello di Bari, depositata il 11/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

Svolgimento del processo
C.A. ha sottoposto a pignoramento l'indennità di fine servizio dovuta dall'I.N.D.A.P. (ora dall'I.N.P.S.) ad Ca.As., dipendente del MIUR ancora in servizio. Stante l'omessa comparizione del terzo pignorato, ha chiesto procedersi, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., (nella versione applicabile ratione temporis), all'accertamento del relativo obbligo.

Il giudizio si concludeva con esito favorevole in primo grado, ma la Corte d'appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l'inefficacia del pignoramento, affermando la non assoggettabilità a pignoramento di somme non ancora esigibili.

Contro tale decisione la C. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. L'I.N.P.S. ha resistito con controricorso. La Ca. ha depositato una memoria di costituzione. ...

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