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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere -
Dott. CAVALLARI Dario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7572-2014 proposto da:
F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso lo studio dell'avvocato EMILIO PERSICHETTI, che la rappresenta e difende assieme all'avvocato ANDREA FARAON;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- resistente -
avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Taranto del 3 settembre 2013, depositato il 9 settembre 2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2018 dal Dott. DARIO CAVALLARI;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto depositato il 16 settembre 2009 l'Avv. F.L. ha proposto al GUP del Tribunale di Taranto istanza di liquidazione del compenso a lui spettante per l'attività difensiva svolta nell'interesse di S.E..
Con decreto del 24 marzo 2010 il giudice adito ha liquidato l'importo di Euro 3.350,00, oltre ad una somma ulteriore per il consulente di parte.
F.L. ha proposto opposizione contro il summenzionato decreto.
Con decreto del 3 settembre 2013 il Presidente del Tribunale di Taranto ha in parte accolto l'opposizione, riconoscendo l'ammontare di Euro 12.480,00 a titolo di onorario del difensore e di Euro 1.000,00, per spese di consulenza di parte.
F.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Ministero della Giustizia ha depositato "atto di discussione per la partecipazione alla discussione orale".
1. Con i quattro motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione, F.L. lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 80, 82, 83 e 102.
Innanzitutto, egli contesta il fatto che il Presidente del Tribunale di Taranto non abbia riconosciuto in suo favore le spese ed indennità relative all'accesso al carcere di Augusta, ove il suo assistito era detenuto, nonostante gli esborsi sostenuti fossero stati inferiori a quelli che un difensore iscritto all'albo di Taranto, Brindisi o Lecce avrebbe dovuto, comunque, affrontare e che sarebbero stati rimborsati per legge. ...
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