Gratuito patrocinio: la contumacia della controparte soccombente non giustifica la compensazione delle spese

Gratuito patrocinio: la contumacia della controparte soccombente non giustifica la compensazione delle spese

Nell'ordinanza n. 5445/2022 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla legittimità o meno della compensazione delle spese nel gratuito patrocinio in caso di contumacia della controparte.

Giovedi 17 Marzo 2022

Il caso:  la Corte di Appello di Caltanissetta accoglieva l'opposizione proposta dall'avv. Tizio avverso il provvedimento di liquidazione del compenso spettantegli in relazione all'attivita' dal medesimo prestata in favore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, compensando le spese del giudizio di opposizione.

Il legale ricorre in Cassazione, lamentando, in particolare, la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. perche' la Corte di Appello, pur avendo accolto l'opposizione, aveva compensato le spese del relativo giudizio sul solo presupposto della mancata opposizione del Ministero, rimasto contumace.

Per la Suprema Corte la doglianza è fondata, all luce del seguente principio di diritto:

"In tema di spese giudiziali, in forza dell'articolo 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis) puo' essere disposta la compensazione, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese" .

Decisione:  accoglimento del ricorso, cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita', alla Corte di Appello di Caltanissetta, in differente composizione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 5445 2022

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