La Convenzione di Istanbul, approvata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011, è stata il primo trattato internazionale, giuridicamente vincolante, contro ogni forma di violenza sulle donne, incentrata sulla prevenzione della violenza domestica e sulla punizione dei trasgressori. E’ stata firmata da 45 Paesi membri e non membri l’Unione Europea ed il Consiglio d’Europa.
Giovedi 17 Marzo 2022 |
La sua finalità è quella di “prevenire e contrastare la violenza intrafamiliare e altre specifiche forme di violenza contro le donne, di proteggere e fornire sostegno alle vittime di questa violenza nonché di perseguire gli autori”. La sua struttura è basata sulle “TRE P”: prevenzione, protezione e perseguimento, alle quali va aggiunta la P di politiche integrate, che si prefiggono l’obiettivo di agire efficacemente su un fenomeno caratterizzato da grande complessità e da molteplici fattori anche con il coinvolgimento della società civile.
La Convenzione di Istanbul mira quindi a proteggere la donna eliminando ogni forma discriminatoria in ogni ambito, familiare, lavorativo e sociale, al fine di promuovere una concreta parità di sessi, sostenendo le organizzazioni che tutelano le donne vittime di violenza. La Convenzione introduce all’art. 3 le definizioni di “violenza contro le donne”, ”violenza domestica, “Genere”, “violenza contro le donne basata sul genere”, “vittima” e “donne”.
“Articolo 3 – Definizioni. Ai fini della presente Convenzione: a. con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; b. l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; c. con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; d. l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; e. per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b; f. con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.”
Il termine “genere” viene, quindi, introdotto per la prima volta all’interno di un Trattato Internazionale al fine di precisarne la natura sociale riferita a ruoli e comportamenti che la società stabilisce e attribuisce tra i due sessi. La violenza di genere è la forma di violenza più diffusa, perpetrata dal genere maschile su quello femminile. Questa forma di violenza viene utilizzata dall’uomo come mezzo di comunicazione e di dimostrazione del proprio “potere” sulla donna, manifestazione di un rapporto di forza storicamente diseguale tra i sessi. In tale ottica, la violenza viene individuata come uno dei meccanismi sociali che mirano al mantenimento delle donne in una posizione subordinata rispetto agli uomini.
La violenza può essere domestica se è consumata nell’ambito familiare, nel caso in cui il soggetto violento sia il coniuge, il compagno o il convivente. Si parla, invece, di violenza assistita quando un minore assiste a maltrattamenti e a condotte violente perpetrate nei confronti di sue figure di riferimento significative, adulti o minori.
Le forme di violenza di genere sono: il femminicidio, la violenza economica, la violenza psicologica, la violenza sessuale, lo stalking, il revenge porn, la violenza sul posto di lavoro, la violenza domestica e la violenza assistita.
E’ violenza tutto ciò che implica sofferenze fisiche anche a sfondo sessuale, minacce psicologiche, coercizioni o privazioni economiche e della libertà sia nella vita privata che pubblica. La violenza fisica può avere conseguenze più o meno gravi ed è la manifestazione di una forma di dominio che si vuole imporre rendendo palesi, sul corpo, i segni dell’essere riusciti a sottomettere qualcuno; nel caso del femminicidio, la conseguenza è la morte del soggetto che la subisce. La violenza fisica può diventare violenza sessuale, laddove si utilizzi la forza e l’autorità per costringere taluno al compimento di atti sessuali contro la sua volontà.
La violenza psicologica si basa invece su condotte quotidiane e continue, denigranti nei confronti del soggetto che si intende sottomettere. Il soggetto attivo tende ad instaurare con la propria vittima un rapporto volto a renderla insicura, attraverso aggressioni verbali sfocianti in un controllo assoluto e in un potere su di lei. La violenza psicologica si manifesta attraverso il controllo, l’isolamento, la gelosia patologica, la molestia assillante, le critiche avvilenti, le umiliazioni, le intimidazioni, l’indifferenza alle richieste affettive e le minacce.
La violenza di genere si esplica anche togliendo alla vittima la sua autonomia ed indipendenza economica rendendola totalmente dipendente dal suo aggressore e così privata di qualsiasi capacità e forza decisionale.
Anche le condotte poste in essere sul luogo di lavoro volte a molestare, isolare la lavoratrice sono forme di violenza di genere.
La Convenzione di Istanbul stabilisce, in questo scenario, che ogni tipo di violenza nei confronti di una donna, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, è una grave violazione dei diritti umani. La donna può essere vittima di violenza sia nella vita privata che pubblica, in ogni ambito, familiare, sociale e lavorativo e la Comunità Internazionale deve sforzarsi di cooperare per applicare tutte le norme volte a reprimere le predette situazioni. La comunità sociale attraverso una effettiva campagna di sensibilizzazione e di informazione deve eliminare ogni forma di discriminazione con l’obiettivo di creare una società giusta, con pari opportunità e prospettive, garantendo il principio di parità tra i sessi, abrogando tutte le norme volte a discriminare le donne.
Gli interventi da adottare, dai paesi firmatari, con normative ad hoc, sono esplicitamente indicati nella Convenzione e prevedono un supporto delle vittime di violenza attraverso la creazione di case rifugio, linee telefoniche dedicate di sostegno, centri di primo soccorso e figure professionali con competenze specifiche.
Già dai primi anni di scuola si dovrebbero avviare attività educative volte al rispetto della parità dei sessi e comunque volte ad eliminare qualsiasi specie di discriminazione basata sul sesso, religione, razza e lingua.