Violenza o minaccia non esauriscono il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Violenza o minaccia non esauriscono il delitto di maltrattamenti in famiglia.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 17616/2021 delinea le condizioni in presenza dei quali è legittimo l'arresto in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Lunedi 10 Maggio 2021

Il caso: Tizio, mediante il proprio difensore, impugna avanti alla Corte di Cassazione l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Cassino, che ne ha convalidato l'arresto in flagranza per il delitto di maltrattamenti in danno della moglie, rilevando che:

a) il giudice ha desunto il requisito della abitualità delle condotte vessatorie esclusivamente dalla narrazione della donna, violando le regole di più rigorosa valutazione delle accuse provenienti dalla persona offesa;

b) il giudice ha ritenuto sussistere lo stato di flagranza nonostante che non fosse stato rilevato dalla polizia giudiziaria attraverso percezione diretta, ma solo sulla base di quanto dichiarato dalla querelante.

Per la Cassazione le censure sono infondate:

  1. in tema di arresto obbligatorio in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione della polizia giudiziaria: nel caso in esame, le dichiarazioni della persona offesa e la situazione obiettiva presentatasi alla vista dei poliziotti (madre e figlio sedicenne dell'indagato, seduti in piena notte sulle scale, entrambi in lacrime) rendevano giustificabile la valutazione di ipotizzabilità del reato di maltrattamenti;

  2. non rileva la circostanza che gli operatori di polizia non abbiano assistito alle manifestazioni di violenza fisica o di minaccia, in quanto tali condotte non esauriscono il delitto di maltrattamenti, potendo lo stesso realizzarsi anche attraverso la grave ingiuria, la sistematica prevaricazione, l'umiliazione, la vessazione, le manifestazioni di aggressività verbale, tali da provocare nella vittima una condizioni di abituale prostrazione;

  3. nel caso specifico, le condizioni in cui è stata rinvenuta la persona offesa sono state legittimamente reputate sintomatiche di una condotta gravemente prevaricatrice.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 17616 2021

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