Il difetto di legittimazione passiva deve essere eccepito avverso il verbale di accertamento

Il difetto di legittimazione passiva deve essere eccepito avverso il verbale di accertamento

Nell'ordinanza n. 9059/2021 la Corte di Cassazione chiarisce quale tipo di azioni deve attivare il soggetto non più proprietario da anni di una vettura contravvenzionata per eccepire validamente il difetto di legittimazione passiva.

Venerdi 7 Maggio 2021

Il caso:  Tribunale di Bari, accoglieva l'appello proposto dal Comune di Bari avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari e nei confronti di Tizio e di Delta s.p.a.; il Tribunale, nella contumacia della società, riteneva che l'opposizione proposta da Tizio avverso la cartella di pagamento emessa da Delta s.p.a., fosse inammissibile ed condannava l'opponente alle spese di lite del doppio grado.

Tizio ricorre in Cassazione,  lamentando la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articoli 3 e 6, in combinato disposto con gli articoli 196 e 201 C.d.S., in relazione alla L. n. 241 del 1990, articolo 21-septies: per il ricorrente il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente che la dedotta carenza di legittimazione passiva di Tizio - non piu' proprietario da anni del veicolo contravvenzionato - dovesse essere fatta valere con l'opposizione al verbale di contestazione, in mancanza della quale il verbale sarebbe divenuto inoppugnabile.

Per la Cassazione il motivo è inammissibile e chiarisce che:

a) per consolidata giurisprudenza,  il verbale di contestazione non opposto diventa titolo esecutivo e non puo' essere contestato a mezzo dell'opposizione alla cartella esattoriale;

b) soltanto nel caso in cui la parte deduca che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con il quale e' venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullita' o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, l'opposizione alla cartella assume valenza "recuperatoria", e puo' veicolare motivi di impugnazione relativi al verbale.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.9059 2021

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