Accettazione tacita di eredità: la rilevanza della dichiarazione di successione e della voltura catastale

Accettazione tacita di eredità: la rilevanza della dichiarazione di successione e della voltura catastale

Con l’ordinanza n. 11478/2021, pubblicata il 30/04/2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla configurabilità o meno dell’accettazione tacita dell’eredità nel caso in cui il chiamato provveda ad eseguire la voltura catastale su beni immobili facenti parte dell’eredità.

Venerdi 7 Maggio 2021

IL CASO: La vicenda origina da una esecuzione immobiliare intrapresa da un creditore nei confronti di una sua debitrre con la quale veniva sottoposto a pignoramento un immobile pervenuto a quest’ultima per successione del coniuge.

Poiché nell’ambito della suddetta esecuzione si rendeva necessario procedere alla trascrizione dell’acquisto dell’immobile da parte del debitore a titolo di erede, anche ai fini della continuità delle trascrizioni, il creditore intraprendeva un altro giudizio al fine di far accertare che la debitrice aveva accettato l’eredità del proprio coniuge e, quindi, era divenuta sua erede.

La domanda veniva accolta dal Tribunale il quale accertava sia l’accettazione tacita dell’eredità, avendo la convenuta presentato oltre alla dichiarazione di successione anche chiesto la voltura catastale, sia l’accettazione legale ex art. 485 del codice civile.

Proposto appello avverso la sentenza di primo grado, l’originaria convenuta deduceva l’erroneità della decisione impugnata osservando che la voltura catastale non poteva dar luogo di per sè all'accettazione tacita dell'eredità.

La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello la quale riteneva la decisione impugnata conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, avendo attribuito alla voltura catastale il significato di accettazione tacita dell’eredità.

Della questione veniva, quindi, interessata la Suprema Corte di Cassazione a seguito del ricorso interposto dalla originaria convenuta la quale denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 476 c.c.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale nel rigettarlo ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sè a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale”.

In questo caso, hanno continuato gli Ermellini, la voltura catastale non solo acquista rilevanza dal punto di vista fiscale per il pagamento dell’imposta, ma è rilevante anche dal punto di vista civilistico per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.

In effetti, hanno concluso, solo chi intende accettare l’eredità si assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 11478 2021

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