Successione: la voltura catastale integra l’accettazione tacita dell’eredita’

Successione: la voltura catastale integra l’accettazione tacita dell’eredita’

Con l’ordinanza 12259/2022, pubblicata il 14 aprile 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa agli effetti della voltura catastale eseguita dal chiamato all’eredità sui beni immobili del de cuius ai fini della configurabilità o meno dell’accettazione tacita dell’eredità.

Mercoledi 20 Aprile 2022

Secondo quanto disposto dall’articolo 476 del Codice civile, si ha tutte le volte in cui il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.

IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte prende le mosse da un decreto ingiuntivo ottenuto sulla scorta di una scrittura privata da un creditore di un soggetto deceduto nei confronti degli eredi di quest’ultimo (genitori e i fratelli) i quali proponevano opposizione con atti distinti, che venivano successivamente riuniti.  

Gli opponenti deducevano di non essere gli eredi del debitore originario ma solo chiamati all’eredità, contestando la validità e l’efficacia della scrittura privata posta a base dell’ingiunzione.

Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria svoltasi, revocava il decreto ingiuntivo solo nei confronti della madre del defunto, confermando, quindi, la validità del decreto nei confronti degli altri ingiunti.

Di contrario avviso la Corte di Appello, la quale chiamata a pronunciarsi sul gravame interposto da due degli ingiunti, sul presupposto che era onere dell’attore fornire la prova circa la qualità di eredi dei convenuti, ha dato ragione a questi ultimi.

Pertanto, la questione giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’originario creditore il quale deduceva l’erroneità della decisione della Corte di Appello evidenziando di aver depositato in appello - e di averlo fatto solo in quel grado di giudizio, in quanto prima non era possibile per fatto imputabile ai convenuti - la loro denuncia di successione con la relativa voltura catastale ed osservando che la produzione in appello di quell'atto era comunque ammissibile in quanto atto venuto ad esistenza dopo la pronuncia della decisione in primo grado e, quindi, producibile solo in secondo grado.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale nell’accoglierlo, con rinvio alla Corte di Appello di provenienza, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la voltura catastale, a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. 10796/2019; Cass. 22317/2014; Cass. 11478/2021).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 12259 2022

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