Con l’ordinanza n. 1438/2020, pubblicata il 22 gennaio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla idoneità o meno, ai fini della configurabilità dell’accettazione tacita dell’eredità, della voltura catastale eseguita dal chiamato all’eredità su beni immobili compresi nell’attivo del de cuius.
Giovedi 30 Gennaio 2020 |
Norma di riferimento: articolo 476 codice civile – accettazione tacita
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
IL CASO: La vicenda esaminata dalla Suprema Corte nasce dalla domanda giudiziale promossa da una banca nei confronti del figlio di una sua debitrice tesa ad accertare che il convenuto, quale soggetto successibile ex legge, aveva compiuto atti idonea a configurare l’accettazione dell’eredità della madre.
La domanda veniva accolta dal Tribunale e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello, in sede di gravame interposto dall’originario convenuto, la quale nel condividere la valutazione del Tribunale circa l’idoneità della voltura catastale relativa ad immobili compresi nell’eredità ai fini dell’accettazione tacita, ha evidenziato, inoltre, che sin dall’apertura della successione, il figlio della de cuius possedeva l'alloggio caduto in successione in quanto nel suddetto alloggio aveva trasferito la propria dimora abituale ed aveva pagato gli oneri condominiali.
La vicenda è, quindi, giunta in Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall’originario convenuto, il quale censurava quanto affermato dalla Corte di Appello sulla idoneità della voltura catastale di un immobile ereditario quale atto di accettazione tacita dell’eredità nonché la ricostruzione dei fatti circa l’immissione in possesso, il pagamento degli oneri condominiali e il trasferimento della residenza anagrafica.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, osservando che:
secondo il consolidato orientamento dagli stessi giudici di legittimità, mentre sono inidonei a configurare l’accettazione tacita dell’eredità gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile;
spetta al giudice di merito valutare caso per caso se un determinato comportamento è o meno qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, sia in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie e sia tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione.
l’indagine del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, purchè la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto.
Cassazione civile ordinanza n.1438/2020