“Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia”.
| Giovedi 26 Febbraio 2026 |
Con recentissima sentenza il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) si è pronunciato in merito alla disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale.
In particolare, è stata posta l’attenzione sulle modalità di accertamento della causa di servizio attraverso il necessario riscontro effettivo del nesso eziologico, secondo il consueto canone civilistico del “più probabile che non”, oppure sulla base di una presunzione iuris tantum di sussistenza del nesso superabile solo attraverso l’individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
La pronuncia ha tratto origine da una controversia promossa da un militare dell’Esercito Italiano, che aveva partecipato a missioni internazionali NATO nella ex Jugoslavia e in Libano, al quale era stata successivamente diagnosticata una patologia tumorale per la quale aveva richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio negato sulla base della mancanza di «antecedenti occupazionali associabili causalmente all’infermità».
E’ stato definitivamente risolto, quindi, un contrasto da tempo esistente nella giurisprudenza amministrativa di secondo grado che vedeva contrapposte due differente posizioni sulle modalità di accertamento del rapporto di causalità tra il servizio prestato dal militare e la patologia tumorale da questo contratta.
In estrema sintesi, per un primo indirizzo giurisprudenziale l’accertamento della dipendenza da causa di servizio era legato alle regole generali in base alle quali è il Comitato per la verifica delle cause di servizio a stabilire la «riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione» con la conseguente necessità di dimostrare, in positivo, che la patologia fosse riconducibile al servizio prestato e, segnatamente, alle condizioni operative del servizio stesso e all’ambiente in cui si era svolto.
Un opposto orientamento, invece, considerava il servizio stesso quale causa della patologia quando, tra le varie alternative possibili, esso costituiva quella avente maggiore consistenza probabilistica rispetto alle altre.
Sotto tale angolo prospettico, la presunzione per legge della dipendenza da causa di servizio della patologia poneva a carico del Ministero della Difesa l’onere di provare un’eziopatogenesi dell’infermità alternativa a quella correlabile ai fattori di rischio.
Valutati i differenti orientamenti, il Consiglio di Stato ha affermato che, ferma restando l’imprescindibile esigenza di individuare sul piano medico-legale la causa della malattia al fine di ricondurla ad un fattore di rischio imputabile all’Amministrazione (e, dunque, alle mansioni lavorative svolte o all’ambiente in cui il dipendente ha operato), la valutazione sul piano legale delle cause di una determinata patologia è soggetta a un’evoluzione dei criteri di giudizio che devono tener conto dei limiti della conoscenza umana dei fenomeni naturali.
La consapevolezza di tali limiti della conoscenza umana induce a escludere che la dimostrazione del rischio della causa ignota della malattia possa gravare per intero sul militare che debba provare in positivo il nesso causale tra il servizio e l’infermità contratta, specie in presenza di patologie quali quelle tumorali.
In altri termini, l’impossibilità di affermare, ma per converso anche di escludere, con sufficiente grado di certezza l’esistenza di un nesso eziologico fra la patologia e il servizio, è fattore di attenuazione dell’onere della prova a carico del lavoratore per l’accertamento in sede processuale della dipendenza da causa di servizio di determinate patologie che si sviluppano proprio a seguito di servizi prestati in missioni internazionali NATO o presso poligoni di tiro in Italia.
Ciò posto, l’attuale assetto normativo individua un rischio professionale tipico specifico per la salute insito nello svolgimento di prestazioni lavorative, in determinati contesti operativi in cui si annidano rischi di contrarre patologie di carattere tumorale, rispetto al quale la dipendenza di malattia da causa di servizio deve essere considerata sussistente, a monte, sulla base delle acquisizioni della scienza medica e degli esiti delle indagini svolte in sede amministrativa sulla pericolosità delle operazioni richieste al personale militare nell’ambito delle «missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali».
A ciò consegue che il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento) in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che la patologia poi manifestatasi a carattere tumorale sia espressiva di quel rischio.
Ricade sull’Amministrazione, invece, l’onere della prova contraria, ovvero della dimostrazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
Sulla base delle argomentazioni come sopra sintetizzate il Consiglio di Stato ha affermato, quindi, che “i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere” e ha enunciato il seguente principio: “nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia”.