La revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio non modifica il regime impugnatorio.

La revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio non modifica il regime impugnatorio.

Con l'ordinanza n. 28150/2019 la Corte di Cassazione chiarisce quale sia il regime impugnatorio qualora la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia disposta con la sentenza che definisce il giudizio di appello e non con separato decreto.

Mercoledi 29 Gennaio 2020

Il caso: La Corte d'appello di Venezia con ordinanza dichiarava inammissibile ex articolo 348 bis c.p.c. l'appello proposto da M.F. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, ravvisando altresi' la responsabilita' ex articolo 96 c.p.c., comma 3 dell'appellante, e disponendo la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 136, comma 2.

Avverso tale provvedimento, nella parte in cui era stata disposta la revoca dell'ammissione al detto beneficio, proponeva opposizione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170 M.F., chiedendo altresi' sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento di revoca.

Con decreto il Presidente della Corte d'Appello di Venezia, senza previa fissazione di udienza, dichiarava la richiesta inammissibile, ritenendo che la stessa fosse volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca, dovendosi pero' considerare che la richiesta esulava da quelle proponibili ai sensi del combinato disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170 e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15, in quanto diretta ad incidere su di un provvedimento definitivo (per il quale era fatta salva l'impugnazione da proporre nei soli modi e termini previsti dal codice di rito).

M.F. propone ricorso per Cassazione avverso il suddetto decreto, denunciando la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15 nonche' degli articoli 702 bis e 702 ter c.p.c., in quanto il provvedimento era stato emesso con decreto senza la previa comparizione delle parti, come invece imposto dalle norme in tema di procedimento sommario di cognizione alle quali fa rinvio il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15.

Per la Cassazione, nel ritenere fondata la doglianza, osserva che:

a) la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e' stata adottata, per avere l'interessato agito in giudizio con colpa grave, con la stessa ordinanza della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., e non con un separato decreto;

b)  il magistrato che procede revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine: (a) se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (comma 1); (b) se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione (comma 2); (c) se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2);

c) secondo la giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e' l'opposizione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170 al presidente del tribunale o della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca;

d) tale opposizione ha natura di rimedio di carattere generale, mentre l'impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione puo' aversi nel solo caso, contemplato dall'articolo 113 stesso D.P.R., in cui questo sia stato pronunciato sulla richiesta di revoca dell'ufficio finanziario, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) corrispondente all'articolo 127, comma 3;

La questione è se, ove il provvedimento di revoca sia stato adottato con la sentenza che chiude il processo dinanzi al giudice del merito anziche' con un separato decreto, la parte che voglia dolersi della ingiustizia del provvedimento lo debba fare attraverso il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza che accoglie o respinge la domanda (appello o ricorso per cassazione), oppure ricorrendo al rimedio, avente carattere generale, dell'opposizione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170.

Per la Corte è preferibile la seconda alternativa in quanto:

  1. la previsione, da parte del legislatore del testo unico, che la pronuncia sulla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere resa con la forma del separato decreto motivato, sottoposto a uno specifico e rapido rimedio impugnatorio (l'opposizione al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato), risponde ad un'esigenza di semplificazione, volendosi evitare che la questione in ordine alla sussistenza o al venir meno dei presupposti per l'ammissione al patrocinio dello Stato venga a coinvolgere le altre parti del processo, divenendo terreno di una comune contesa;

  2. la pronuncia della revoca con separato decreto significa ed implica che l'opposizione al relativo provvedimento e il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione si svolgono, non tra le parti del processo "principale", ma tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale ( il Ministero della giustizia);

  3. nel caso in esame, peraltro, avendo la Corte pronunciato ordinanza di inammissibilita' ex articolo 348 bis c.p.c., la parte avrebbe dovuto impugnare in cassazione non gia' l'ordinanza in questione, bensi' la sentenza di primo grado, che pero' nulla aveva statuito in ordine al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

    Pertanto viene affermato il seguente principio di diritto: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziche' con separato decreto, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex articolo 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per cio' solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione".

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.28150/2019

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