La voltura catastale relativa ad un immobile facente parte dell’asse ereditario effettuata da uno solo dei chiamati all’eredità configura o meno accettazione tacita dell’eredità in favore di tutti i chiamati?
La questione è stata affrontata nuovamente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32770/2018, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che, ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità, gli effetti della voltura catastale si producono solo in favore del chiamato che provvede al suddetto adempimento, mentre per gli altri chiamati è necessario verificare se, nell’effettuare la denuncia di variazione catastale, vi sia stata o meno la spendita del nome, ovvero il denunciante abbia agito quale mandatario o vi sia stata una successiva ratifica del suo operato.
IL CASO: La vicenda esaminata nasce dal giudizio promosso da due sorelle nei confronti di una loro zia al fine di vedersi riconoscere la qualità di eredi della loro madre con conseguente condanna della convenuta alla restituzione in loro favore di una somma di denaro che era stata incassata da quest’ultima nella qualità di presunta erede.
Nello stesso giudizio le attrici chiedevano disporsi la divisione di un immobile di cui la madre era comproprietaria con la zia convenuta. In primo grado, con sentenza non definitiva, la domanda veniva accolta e veniva dichiarata la qualità di eredi delle attrici e la convenuta veniva condannata alla restituzione in favore delle prime di una somma di denaro, mentre in sede di appello, la Corte territoriale accoglieva il gravame proposta dalla convenuta e rigettava la domanda delle attrici.
Avverso la sentenza di secondo grado queste ultime interponevano, pertanto, ricorso per Cassazione, deducendo la violazione o la falsa applicazione degli articoli 476 e 519 c.c., evidenziando che, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, mentre la denuncia di successione ha unicamente valenza fiscale, la voltura catastale ha senza dubbio valenza civilistica e quindi costituisce atto di accettazione tacita dell’eredità.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e nel rigettarlo ha evidenziato che, come affermato più volte dalla stessa Corte di legittimità, la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità efficace ad ampio spettro soggettivo.
Infatti, hanno continuato gli Ermellini, l’accettazione tacita dell’eredità – pur potendo avvenire attraverso “negotiorum gestio”, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de cuius” e la denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta non comportano accettazione tacita dell’eredità.
Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 32770 del 19/12/2018