Scuola: cosa prevede la legge di Stabilità 2019 per gli insegnanti

dott. Luca De Franciscis.
Scuola: cosa prevede la legge di Stabilità 2019 per gli insegnanti

Il mondo degli insegnanti che impartiscono lezioni private viene interessato della possibilità di pagare un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi percepiti.

La disposizione è inserita nell’articolo 5 della nuova Legge di Stabilità 2019.

Mercoledi 9 Gennaio 2019

Dal 1° gennaio 2019, quindi, i docenti titolari di cattedre possono scegliere se avvalersi dell’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, fissata nella misura del 15%, oppure assoggettare i compensi alla tassazione ordinaria e dichiararli unitamente agli atri redditi nella propria dichiarazione dei redditi.

Viene richiamato il rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo, n. 165 e l’obbligo di comunicare alla propria amministrazione di competenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

L’imposta sostitutiva del 15% non si cumula con gli atri redditi e consente di pagare minori imposte. Andrà versata nei termini della dichiarazione dei redditi, ovvero entro il 30 giugno e poi entro il 30 novembre per l’acconto d’imposta.

Il comma 4, dell’art. 5, preavverte che entro 90 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge, sarà emanato uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per stabilite le modalità per l’esercizio dell’opzione e per il versamento dell’acconto e saldo dell’imposta sostitutiva.

Il disposto legislativo – che consente di pagare imposte ridotte – è un incentivo a dichiarare i compensi ricevuti per ripetizioni e lezioni.

La norma è riferita all’attività di lezioni private e ripetizioni svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.

Cosa accade per coloro che non sono titolari di cattedre?

Dalla lettura letterale della nuova disposizione sembra che la Flat tax sia utilizzabile e dovuta solamente dai docenti titolari di cattedra di scuole di ogni ordine e grado; ma è bene ricordare che il sistema tributario italiano non prevede esenzioni per i soggetti – non titolari di cattedre - che incassano somme di denaro per ripetizioni e lezioni private.

Per questi soggetti e per i non docenti, i compensi sono sempre tassabili ed accertabili.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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