Con la sentenza n. 31474 del 5 dicembre 2018 la Corte di Cassazione chiarisce con quali modalità e tempi devono essere depositati telematicamente i documenti allegati ad un atto giudiziario nell'ipotesi in cui sia necessario l'invio di più buste.
Martedi 8 Gennaio 2019 |
Il caso: Il commissario liquidatore di una società di Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dall'Avv. V.R. per il complessivo importo di Euro 347.311; in sede di opposizione il Tribunale constatava che l'opponente non aveva depositato contestualmente al ricorso tutta la documentazione probatoria del proprio credito, incorrendo così in decadenza rispetto agli atti tardivamente prodotti, e in parziale accoglimento del ricorso presentato, ammetteva il credito vantato dall'opponente al passivo della procedura nella misura di Euro 600, oltre interessi.
Il legale propone quindi ricorso per Cassazione, lamentando, per quel che in questa sede interessa, la violazione della L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4: il Tribunale infatti avrebbe trascurato di considerare che l'opposizione conteneva una specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti già prodotti in sede di insinuazione allo stato passivo, che erano stati depositati con più invii telematici entro la fine del giorno di scadenza ai sensi dell'art. 51 l. 114/2014.
La Suprema Corte, nel ritenere infondato il motivo di impugnazione, precisa che:
- col deposito del ricorso si attivano sia la formazione del fascicolo d'ufficio che l'iscrizione a ruolo, nonchè la costituzione in giudizio, col deposito del fascicolo di parte, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso;
- i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi devono essere prodotti ed inseriti nel fascicolo di parte, da depositarsi alla costituzione, pena l'inammissibilità delle produzioni e non già dell'intera opposizione: pertanto, il deposito del ricorso e del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti deve essere contestuale;
- ove la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può sì avvenire mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata (ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 17, art. 16 bis, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalD.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 51, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) , a patto che gli stessi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza;
- per la precisione, per invii coevi si devono intendere gli invii strettamente consecutivi, di modo che non si presta a censure di sorta la statuizione impugnata laddove ha tenuto conto soltanto della documentazione depositata lo stesso giorno della costituzione in giudizio, escludendo invece quella trasmessa, non certo in maniera immediatamente successiva, a distanza di uno o due giorni.