Cassazione civile Sez. I Sentenza n. 31474 del 05/12/2018

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Martedi 8 Gennaio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. CAMPESI Eduardo - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 10025/2016 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Re di Roma n. 3, presso lo studio dell'Avvocato Michele Lo Russo, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ferdinando Paglia giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Progress Assicurazioni S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Montezebio n. 28, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Bernardi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 1587/2016 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 14/3/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA Zeno, che ha concluso per l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità proposta dal controricorrente o, in subordine, per l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo di ricorso; udito, per il ricorrente, l'Avvocato Ferdinando Paglia che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il commissario liquidatore di Progress Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dall'Avv. V.R. per il complessivo importo di Euro 347.311.

2. In sede di opposizione il Tribunale di Palermo, dopo aver respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al Commissario liquidatore, constatava che l'opponente non aveva depositato contestualmente al ricorso tutta la documentazione probatoria del proprio credito, incorrendo così in decadenza rispetto agli atti tardivamente prodotti, e in parziale accoglimento del ricorso presentato ammetteva il credito vantato dall'opponente al passivo della procedura nella misura di Euro 600, oltre interessi. ...

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