Il Tribunale di Torino con l'ordinanza del 7 marzo 2017 si pronuncia in merito alla idoneità o meno della voltura catastale ad integrare accettazione tacita di eredità.
Il caso: Una Banca proponeva ricorso ex art. 702 bis cpc per far accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del coniuge e delle figlie del de cuius, assumendo che nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di una delle figlie, sig.ra F.F., era risultata la mancanza di continuità delle trascrizioni, per difetto di formale accettazione dell'eredità, dei beni pignorati nei limiti di 1/6 delle quota assegnata alla debitrice esecutata; pertanto la sentenza richiesta si rendeva necessaria al fine di incardinare, all'interno della procedura esecutiva, il giudizio di divisione e quindi per poter aggredire la quota in astratto riferibile alla debitrice F.F.
A sostegno della fondatezza della domanda, la banca ricorrente rilevava che la sig.ra F.F. aveva richiesto la voltura catastale sull'immobile e per costante giurispurdenza di legittimità, tale atto, a differenza della dichiarazione di successione, ha rilevanza non solo fiscale ma anche civilistica, comportando accettazione tacita di eredità (Cass. Civ. n. 5319/2016).
Il Tribunale di Torino, discostandosi dall'orientamento prevalente richiamato dalla ricorrente, rigetta il ricorso e sul punto osserva che:
- in base al combinato disposto degli artt. 28, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”) e 3, comma 2 del D.P.R. 650/1972 (“Perfezionamento e revisione del sistema catastale”), coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione – e quindi anche i chiamati all’eredità – devono richiedere ed eseguire la voltura catastale entro trenta giorni dalla denuncia di successione;
- il suddetto termine, essendo corredato da sanzione pecuniaria, assume valenza di termine perentorio e di conseguenza l'adempimento richiesto deve ritenersi obbligatorio;
- trattandosi quindi di un atto legalmente dovuto, la cui inosservanza è formalmente sanzionata, la voltura catastale non può pertanto essere ricondotta all’alveo degli atti di accettazione tacita di eredità, dal momento che questi ultimi presuppongono un comportamento concludente, da parte del chiamato, la cui esecuzione deve essere rimessa al suo libero arbitrio.
- peraltro, aggiunge il Tribunale, il Catasto assolve unicamente a funzioni di natura fiscale, non costituendo titolo formale, né fonte di prova piena della proprietà immobiliare, essendo quest'ultima rimessa in via esclusiva all'Agenzia del Territorio.
Pertanto, nel caso di specie, la mera voltura catastale, domandata e ottenuta dalla odierna convenuta, non consente di desumere l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità.