La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6651/2017, pubblicata il 15 marzo 2017, si è pronunciata sulla dibattuta questione relativa al giudice competente a decidere sui ricorsi avverso i verbali con cui viene contestata la violazione dell’art. 126 bis codice della strada per omessa comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente.
Giovedi 30 Marzo 2017 |
Ai sensi dell’art 204 bis del codice della strada, avverso i suddetti verbali, il trasgressore può proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
Che cosa si intende per “luogo in cui è stata commessa la violazione” ai fini della competenza a decidere sul ricorso avverso i verbali per omessa comunicazione dei dati del conducente? Il Giudice del luogo in cui risiede il destinatario del verbale o il Giudice del Luogo dove ha sede l’organo di polizia che ha inviato il verbale? Secondo quanto statuito dai Giudici di Legittimità con la suddetta sentenza, la competenza spetta al Giudice di Pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale i dati vanno inviati e quindi dove ha sede l’organo di polizia che li ha richiesti.
IL CASO: un automobilista proponeva innanzi al Giudice di Pace di residenza opposizione avverso il verbale elevato dalla Polizia Municipale avente ad oggetto l’omessa comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente del veicolo di cui era stato accertato il superamento dei limiti di velocità.
L’automobilista riteneva l’illegittimità del verbale in quanto al momento dell’accertamento era pendente altro giudizio di opposizione avverso il verbale presupposto con cui era stata intimata la comunicazione omessa. Si costituiva il Comune a mezzo del dirigente dell’avvocatura comunale, eccependo l’incompetenza territoriale e funzionale del Giudice adito sostenendo che la competenza a decidere spettasse al Giudice del luogo in cui era stata consumata l’infrazione contestata e cioè il luogo in cui aveva sede l’organo della polizia che aveva emesso il verbale.
Nel merito sosteneva che il verbale contestato era autonomo rispetto al verbale con cui era stata contestata la violazione presupposta. Il Giudice di Pace dichiarò la nullità della costituzione del Comune avvenuta mediante il dirigente dell’avvocatura comunale per mancanza del deposito dello statuto e del regolamento e per mancanza della procura.
Dichiarò, inoltre, la propria competenza e nel merito accolse l’opposizione promossa dall’automobilista. Avverso la sentenza del Giudice di Pace proponeva appello il Comune, che veniva rigettato dal Tribunale. Il Giudice di appello rilevava l’illegittimità della costituzione in primo grado del Comune mediante il responsabile dell’ufficio legale per difetto di regolare mandato. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione il Comune. Nessuna difesa veniva svolta dal proprietario del veicolo.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato la sentenza impugnata con rinvio e statuendo sulla competenza ha osservato:
1. l’opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione emessa per infrazione al codice della strada, così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione quando l’illecito sia consistito nell’omissione di una condotta dovuta per legge, va proposta dinanzi al Giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che è invece mancata;
2. competente a decidere sull’opposizione avverso i verbali per omessa comunicazione dei dati ai fini della decurtazione dei punti sulla patente è il Giudice di Pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale i dati andavano inviati, confermando il principio che la sanzione accessoria per omessa comunicazioni dei dati è autonoma rispetto alla sanzione principale.