Natura della clausola penale apposta ad un contratto di locazione ai fini tributari.

A cura della Redazione.
Natura della clausola penale apposta ad un contratto di locazione ai fini tributari.

Ci è stata segnalata dal Dr. Antonio Galdiero la sentenza n. 146/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, di cui è stato Presidente e Relatore, nella quale è stata affrontata e decisa la questione della tassazione della clausola penale apposta ad un contratto di locazione, nel caso di tardivo pagamento del canone.

Mercoledi 20 Aprile 2022

Il caso: La controversia trae origine dalla registrazione di un contratto di locazione contenente una clausola penale per il tardivo pagamento del canone , che era stato registrato senza pagare l'ulteriore somma, rispetto all'imposta principale, di euro 200.

La società Alfa impugnava l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari portante richiesta di pagamento della somma di € 270,91, di cui euro 200 a titolo di imposta , euro 60 a titolo di sanzione, oltre interessi e spese di notifica.

Per l'Agenzia delle Entrate non era stata tassata la previsione della clausola penale per il tardivo pagamento del canone.

Il ricorrente eccepiva che:

- la clausola penale non ha carattere di autonomia rispetto al contratto principale, ha lo scopo di rafforzare il vincolo contrattuale in caso di inadempimento o ritardo;

- pertanto tale clausola deve essere ritenuta dipendente dalla obbligazione principale ex art. 21 secondo comma TU 131/1986.

Per l'Agenzia delle Entrate, nella sua memoria, rilevava che la tassazione della clausola penale discende dal fatto che la stessa concreta un “negozio collegato” ed è pertanto soggetta ad autonoma tassazione, che non sarebbe invece dovuta qualora la stessa venisse qualificata come “negozio complesso”.

La Commissione Tributaria provinciale, nell'accogliere il ricorso, precisa quanto segue:

a) la clausola penale integra per sua natura una disposizione strettamente vincolata e dipendente dall'obbligazione principale, in relazione alla quale assume carattere non autonomo e del tutto accessorio, con la mera funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria;

b) in ragione della sua natura accessoria rispetto al contratto principale, l'obbligazione derivante dalla clausola penale non può sussistere autonomamente, tant'è che la invalidità dell'obbligazione principale travolge anche la clausola penale;

c) pertanto, non potendosi riconoscere alla clausola penale una natura autonoma rispetto al contenuto ed alla causa del contratto principale, deve ritenersi applicabile il secondo comma dell'art. 21 TU 131/1986, come rilevato dal ricorrente;

d) la clausola penale deve essere esclusa dalla imposizione in misura fissa anche perchè, in ogni caso, non è espressione di capacità contributiva desumibile dal contenuto patrimoniale dell'atto in quanto non è legittimo anticipare gli effetti giuridici della clausola e sottoporla a tassazione a prescindere dalla sua futura ed eventuale applicazione, non svelando, nel momento in cui l'atto è portato alla tassazione, alcuna capacità contributiva;

e) peraltro, la clausola penale non è frutto di volontà negoziale ulteriore e autosufficiente rispetto a quella del contratto principale perchè lo scopo del contratto, compresa la clausola, è quello di assicurare l'adempimento delle obbligazioni principali reciprocamente assunte.

Allegato:

Commissione tributaria provinciale Cagliari sentenza n. 146 2022

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