Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 17 dicembre 2020, si è introdotta una nuova misura di sostegno economico per le donne che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o di difficoltà economica, con o senza figli minori, che siano o siano state seguite da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni di appartenenza e dai servizi sociali, nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.
Venerdi 30 Luglio 2021 |
“Il Reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza”.
In particolare, il citato decreto, definisce i criteri di ripartizione delle risorse del “Fondo per il reddito di libertà”, favorito dallo stanziamento di tre milioni di euro per l'anno 2020 del già esistente “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, introdotto dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006.
Le risorse attribuite a ciascuna regione possono essere incrementate dalle stesse con ulteriori eventuali risorse da trasferire direttamente all'Inps. Il riparto avverrà tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (1), sulla base dei dati Istat al primo gennaio 2020 e fanno riferimento alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia di età che va dai 18 ai 67 anni, secondo la tabella allegata al decreto.
Si statuisce che le risorse “sono finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dall'esperienza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizioni di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione per le donne vittime di violenza in condizioni di povertà”. Possono accedere alla misura del reddito di libertà le donne vittime di violenza certificata dai servizi sociali del comune di residenza o del comune di nuovo domicilio che siano o siano state seguite da un centro antiviolenza o che siano o siano stati ospiti di una casa di accoglienza.
La richiesta va inoltrata all'Inps attraverso un'autocertificazione alla quale vanno allegate: la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza e la dichiarazione del servizio sociale intervenuto che ne attesti lo stato di bisogno; la vigilanza sulla veridicità delle dichiarazioni, spetterà all'Inps.
Il contributo sarà pari a 400 euro mensili pro capite, per un tempo massimo di dodici mensilità. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite all'Inps dal Dipartimento per le pari opportunità sulla base della programmazione della spesa minima stabilita per le singole regioni, entro 30 giorni dall'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti. Precorrendo i tempi e prescindendo dall'emergenza pandemica, la Regione Sardegna ha istituito già nel 2018 il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, con la legge regionale n. 33 del 2 agosto del predetto anno. Similmente, anche la Regione Lazio, ha istituito un “contributo di libertà” con delibera n. 684 del 20 novembre 2018, sì da favorire l'autodeterminazione economica delle donne: trattasi, in particolare, di un contributo unico di cinquemila euro da adoperare per le spese abitative, sanitarie e scolastiche del nucleo familiare di appartenenza.
Rimaniamo in attesa di ulteriori delucidazioni da parte dell'Inps per poter meglio comprendere quali siano le istruzioni da seguire per poter correttamente inoltrare la domanda.
-------------------------------------------------------------
1.“La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente articolo alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 28.317,89 ed euro 30.089,78 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione”.