Con l'ordinanza n. 21504 del 27 luglio 2021 la Corte di Cassazione ha reso alcuni chiarimenti in materia di assegno di mantenimento in favore del coniuge separato in relazione al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Venerdi 30 Luglio 2021 |
Il caso: Su ricorso di Caia il Tribunale di Torino pronunciava la separazione personale dei coniugi Tizio e Caia, rigettava la domanda di addebito della ricorrente, disponeva che Tizio contribuisse al mantenimento del coniuge versando l'assegno mensile di euro 3000,00; avverso tale sentenza proponeva appello Caia in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento.
La Corte distrettuale, in parziale accoglimento dell'appello, determinava nella somma di euro 4000,00 l'importo dell'assegno di mantenimento, osservando che:
a) la notevole disponibilità economica di Tizio non costituiva certo un automatismo argomentativo sufficiente per giustificare l'aumento richiesto;
b) purtuttavia dalle risultanze istruttorie emergeva la notevole capacità economica del marito che, tenuto conto degli anni di convivenza matrimoniale, giustificava l'aumento dell'assegno nella somma di euro 4000,00 a favore della moglie.
Tizio ricorre in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 156, commi 1 e 2, avendo la Corte d'appello aumentato l'importo dell'assegno di mantenimento del coniuge senza considerare la questione del tenore di vita goduto da Caia che giustificasse l'aumento dell'assegno.
La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, osserva quanto segue:
a) la Corte territoriale ha ribadito quanto già statuito dal Tribunale, nel ritenere che, da quanto emerso dall'istruttoria, il tenore di vita goduto dalla moglie separata, da un lato, non giustificava la richiesta di corresponsione della somma mensile di euro10000,00, mentre l'accertamento, con c.t.u., della notevole capacità economica del ricorrente legittimava, invece,l'aumento dell'assegno mensile di euro 1000,00 mensile (da euro 3000,00 a 4000,00);
b) la Corte d'appello ha correttamente applicato l'orientamento consolidato secondo cui la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.