Con l'ordinanza n. 20228/2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole, evidenziandone i caratteri distintivi rispetto all'assegno di divorzio.
Giovedi 4 Agosto 2022 |
Il caso: Il Tribunale di Palermo, dopo avere pronunziato, con sentenza non definitiva la separazione personale di Tizio esercente l'attivita' di avvocato, e Mevia, dipendente pubblico, rigettava la domanda di addebito della separazione proposta dal marito, affidava la figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e fissava in favore di Mevia un assegno di mantenimento di Euro 2.500,00 mensili, ponendo altresi' a carico di Tizio un contributo di Euro 4.000,00 per il mantenimento della figlia minore e dell'altra figlia maggiorenne.
La Corte d'Appello adita da Tizio rigettava l'impugnazione, ritenendo in sintesi che:
a) il Tribunale aveva correttamente escluso l'esistenza dei presupposti per l'addebito della separazione in relazione al giustificato allontanamento di Mevia dall'abitazione coniugale, in quanto da plurimi elementi gia' prima dell'abbandono del domicilio coniugale era emersa una situazione di forte tensione all'interno del nucleo familiare;
b) appariva inoltre corretta la determinazione dei redditi stimati di Mevia e considerava congrua la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge non dotato di redditi adeguati sulla base del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendo reputarsi ancora attuale il dovere di assistenza materiale in seno alla separazione.
Tizio ricorre in Cassazione, censurando la sentenza di secondo grado nella parte in cui, per quel che qui interessa, utilizza il canone del tenore di vita matrimoniale ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, a dire del ricorrente superato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18287/2018 e da successive pronunzie di questa Sezione -Cass. n. 16405 e n. 16809 del 2019.
Per la Cassazione, nel ritenere infondata la censura, coglie l'occasione per ridefinire le caratteristiche dell'assegno di mantenimento, che nei suoi presupposti si distingue nettamente dall'assegno di divorzio:
a) va sottolineato che, dopo una consolidata giurisprudenza ferma nel ritenere che qualora sussista una disparita' economica tra le parti, "i redditi adeguati", cui va rapportato in sede di separazione l'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente piu' debole al quale non sia addebitabile il fallimento dell'unione, sono quelli necessari a garantire il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, la necessaria correlazione tra l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente ed il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio era stata messa in discussione da alcune pronunce (cfr. Cass. n. 16405 del 2019 e Cass. n. 26084 del 2019) atte ad equiparare i criteri di attribuzione e determinazione dell'assegno separativo e divorzile;
b) tuttavia, l'indirizzo tradizionale, che insiste sulla differenza di presupposti tra l'assegno divorzile e quello di separazione, ha trovato definitiva conferma anche di recente, essendosi ribadito che per quest'ultimo emolumento il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio trova giustificazione nella permanenza del vincolo coniugale, non riscontrabile nel caso dell'assegno divorzile il quale, a differenza dell'assegno di mantenimento, presuppone l'intervenuto scioglimento del matrimonio (Cass. n. 13408/2022);