Strisce blu: legittima la multa per la sosta oltre l’orario stabilito sul ticket

Strisce blu: legittima la multa per la sosta oltre l’orario stabilito sul ticket

Legittima la multa per la sosta sulle strisce blu che va oltre l’orario per il quale l’automobilista abbia corrisposto la tariffa, configurandosi in questi casi un illecito amministrativo e non un inadempimento contrattuale.

Mercoledi 16 Marzo 2022

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7839/2022, pubblicata il 10 marzo 2022.

IL CASO: Un automobilista proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace contro il verbale di contestazione per violazione del comma 15 dell’art. 7 del Codice della Strada per aver sostato con la propria autovettura negli appositi spazi delimitati dalle strisce blu oltre l’orario stabilito sul ticket.

L’opposizione veniva accolta dal Giudice di Pace.

Di diverso avviso il Tribunale, quale giudice di appello, dopo aver osservato che la sosta dell'automobile nelle strisce blu con il ticket scaduto configura un illecito amministrativo al pari di quanto avviene nel caso in cui l'automobilista non si munisca affatto del biglietto, riformava la sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell’opposizione proposta dall’automobilista.

La questione giungeva così all’esame dei giudici di legittimità a seguito del ricorso promosso dall’automobilista il quale, nel ritenere errata la decisione del Tribunale, evidenziava che il soggetto che paga il ticket non integrando il versamento per le ore successive alla scadenza non incorre in alcuna violazione del codice della strada, ma soltanto in una violazione dell'obbligazione contrattuale sorta nel momento in cui si acquista il ticket, regolata dal codice civile.

LA DECISIONE: La Cassazione nel decidere il ricorso lo ha rigettato osservando che:

  1. come affermato in altri arresti giurisprudenziali dagli stessi giudici di legittimità in modo conforme, non costituisce inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo, sanzionato dal comma 15 dall’art. 7 del Codice della Strada, la sosta a pagamento su suolo pubblico che si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa in quanto trattasi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della "sosta regolamentata", introdotte per incentivare la rotazione e la razionalizzazione dell'offerta di sosta (Cass. sez. VI, 21/05/2021, n. 14083; Cass., Sez. II, 3 agosto 2016 n. 16258);

  2. nel caso in cui il sindaco si sia avvalso del potere di stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe, la stessa non si sottrae all'operatività della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di sosta protrattasi in violazione dei limiti o della regolamentazione al cui rispetto essa era subordinata;

  3. come affermato anche dalla Corte dei Conti (Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza 19 settembre 2012, n. 888), configura una ipotesi di danno erariale per il Comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento, la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell'ausiliario del traffico (e della società affidataria del servizio) nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che il Codice della Strada sanziona senza distinzioni).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.7839 2022

Risorse correlate:

Vota l'articolo:
5 / 5 (1voto)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.033 secondi