Vittime di violenza sessuale e “consenso affermativo”

Vittime di violenza sessuale e “consenso affermativo”

La Cassazione Penale Sez. III, con la sentenza 22 novembre 2024 n.42821,ha ribadito che “l’assenso all’atto sessuale è elemento fondante della volontarietà al suo compimento e non può essere desunto dalla mancata espressione di un dissenso esplicito”.

Sabato 5 Aprile 2025

Pertanto, se la Vittima della violenza non esprime il proprio dissenso all’invasione della sua sfera sessuale da parte del responsabile, non scatta alcuna presunzione atta a escludere il dolo di chi ne approccia le parti intime o mira al compimento di un rapporto fisico con la stessa.

Il necessario consenso non è integrato dall’atteggiamento di mancanza di reazione assunto dalla vittima poiché la sua totale inerzia non dimostra la condotta collaborativa che sottintenderebbe il consenso all’atto sessuale.

È, infatti, pacifico che, nei casi di aggressione sessuale, la parte che soggiace ad un tale comportamento possa, proprio in ragione della violenza subita, manifestare con uno stato d’animo paralizzante qualsiasi espressione genuina di volontà.

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha, quindi, affrontato, ancora una volta, il delicato tema del consenso nell’ambito del delitto di violenza sessuale poiché si tratta di un divieto non espressamente richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 609-bis del C.P., sebbene ritenuto essenziale ad escludere la punibilità dell’atto sessuale.

Si ritiene, inoltre, che tale decisione scaturisca dall’elaborazione giurisprudenziale degli ultimi anni, che, in un’ottica di tutela effettiva dell’autodeterminazione sessuale, è giunta all’affermazione in tali casi del principio del necessario “consenso affermativo”, come tale ribadito anche dalla Dottrina (v.Pellini in Giurisprudenza Pena le, Aprile 2025).

L’introduzione di tale principio riveste particolare rilevanza sull’oggetto del dolo e dell’errore sul consenso poiché se, da un lato, il requisito del consenso espresso consente di apprestare la massima tutela alla vittima, dall’altro, riducendo i contorni della fattispecie penale, rischia di riconoscere un’eccessiva discrezionalità ai Giudici in sede di valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

  • Il delitto di violenza sessuale

Il delitto di violenza sessuale è stato introdotto dalla Legge n. 66/1996 ed è previsto dall’art. 609bis c.p., inserito all’interno del titolo XII, capo III dedicato ai delitti contro la libertà individuale.

Recentemente, oltre alla citata Legge, il Legislatore è intervenuto sulla delicata materia con la Legge n.69/2019 (c.d. Codice Rosso) e con le successive modifiche introdotte dalla Legge 168/2023,che ha ridisegnato la cornice edittale del delitto di violenza sessuale prevedendo inasprimenti della sanzione originariamente prevista.

La Riforma è espressione, dal punto di vista normativo, della rivoluzione culturale e sociale che ha investito la concezione della sessualità nella società moderna.

Il cambiamento dei costumi sessuali ha, infatti, contribuito ad elaborare una nuova nozione di sessualità intesa come estrinsecazione della libertà della persona e dei valori ad essa connessi evidenziando gli effetti della violenza sessuale sulla personalità della vittima.

L’introduzione del c.d. Codice Rosso, invero, ha spinto il Legislatore ad abbracciare ed accogliere le spinte dei movimenti femministi, del mutamento dei costumi sociali e dell’evoluzione del concetto di sessualità nella società moderna, renden- dola espressione, sul piano normativo, della rivoluzione socio-culturale in atto.

Tuttavia, sebbene il cambiamento dei costumi sessuali, in considerazione al periodo storico nel quale lo stesso reato si inserisce, abbia contribuito, dal punto di vista sociologico, ad introdurre una concezione della sessualità intesa non solo come piena espressione della libertà personale e delle idee del singolo soggetto ma anche come libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale, rispetto al passato, dal punto di vista giuridico la strada da percorrere per una piena tutela nei confronti di chi calpesta tale libertà risulta essere ancora lunga e tortuosa, così rendendo lungo e farraginoso il percorso di tutela per la Vittima.

La fattispecie della violenza sessuale sia per costrizione, sia per induzione, è stata delineata dal Legislatore sulla base del “compimento di atti sessuali.”

Il principio cardine della tutela della Vittima è che ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale è richiesta la mera mancanza di consenso e non la manifestazione di dissenso (!!).

Si tratta di un sano principio, affermato più volte dalla Suprema Corte, specie nei casi in cui l’imputato, a propria discolpa, affermi che la Vittime del grave reato era consenziente al momento del rapporto, che chiarisce una diatriba che si trascina da lungo tempo su tale delicata materia ma che, tuttavia, necessita di una sollecita modifica della normativa introdotta nel senso innanzi indicato.

Peraltro, il delitto di violenza sessuale, così come previsto dallo “Statuto della Corte Penale Internazionale”, è riconosciuto come un crimine contro l’Umanità e come forma di violenza maschile sulle donne.

In particolare, il Consiglio d’Europa, nel 2006,ha definito la vittimizzazione secondaria come un fenomeno“che non si verifica come diretta conseguenza dell’atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima”.

Sull’importanza del fenomeno vi è traccia anche nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale che, nel dichiarare incostituzionale il divieto di bilanciamento introdotto all’art. 577 C.P. dalla Legge n. 69/2019,ha precisato che “L’odierna dichiarazione di illegittimità costituzionale non contraddice in alcun modo la legittima, ed anzi certamente apprezzabile, finalità di tutela perseguita dal legislatore con l’approvazione del “Codice Rosso, avvenuta sulla base del consenso unanime raggiunto tra le forze politiche nel 2019.

A tanto aggiungasi che le statistiche annue sui ricorrenti femminicidi dimostrano la necessità per il Legislatore di intervenire con misure incisive, preventive e repressive, per contrastare più efficacemente questo drammatico fenomeno nonché la generalità dei fenomeni di violenza e abusi commessi nell’ambito di relazioni familiari e affettive. (v Corte Cost sent.n. 19 del 2023).

La stessa Corte, con la sentenza n. 174 del 2024,ha enunciato a che il femminicidio e, prima ancora, la violenza contro le donne, di cui è l’espressione più atroce, è difficile da leggere e da sradicare perché richiede un impegno essenzialmente culturale nel decrittare i segni, normalizzati, della subordinazione delle donne che ne sono vittime e del potere diseguale, ritenuto legittimo, degli autori”.

Va ricordato che nell’Ordinamento italiano, prima della Legge 15 febbraio 1996 n. 66,i delitti sessuali trovavano collocazione nel titolo IX del Codice Penale intitolato“Dei delitti contro la moralità pubblica e contro il buon costume”.

Il capo I di tale titolo disciplinava “I delitti contro la libertà sessuale” e comprendeva gli articoli da 519 al 526 annoverando tra questi le seguenti fattispecie: a) violenza carnale e congiunzione carnale commessa con abuso delle qualità di pubblico ufficiale; b) atti di libidine violenta; c) ratto a fine di matrimonio, d) ratto a fine di libidine; e) ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio; f) seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata.

Con l’introduzione dei nuovi articoli dal 609 bis al 609decies, inseriti all’interno del Codice Penale al Titolo XII, capo III, Sezione II dalla Legge. n. 66/1996 é avvenuto un primo radicale mutamento in ambito giuridico.

La contestuale abrogazione dell’intero Capo relativo ai delitti contro la libertà sessuale e la modifica dell’originaria collocazione sistematica del reato di violenza sessuale, che da delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume è divenuto delitto contro la libertà personale, hanno fatto sì che si attribuisse al medesimo un ambito di applicazione molto più vasto rispetto a quello tradizionale.

Se da una parte, infatti, si assiste ad una serie di interventi giuridico-normativi che, oltre al tentativo di rafforzare la tutela di tutti coloro che subiscono violenza, si pongono anche l’obiettivo di ridisegnare la cornice edittale del delitto in questione (con un innalzamento dei minimi e/o dei massimi relativamente a gran parte delle condotte sessuali penalmente rilavanti ai sensi sia della disciplina previgente, della normativa vigente) e il conseguente inasprimento delle sanzioni previste per il reo, novità apportate dalla recente Legge 19 luglio 2019, n. 69, nota come “Codice Rosso” e le successive modifiche introdotte dalla Legge n. 168/2023, per contro ancora deboli risultano gli interventi effettivi nei confronti della Vittima quale soggetto vulnerabile che necessita di protezione, tutela ed assistenza e che, nonostante sia persona offesa, si trova nella maggior parte dei casi ad affrontare un iter processuale e mediatico spesso brutale ed ancora più doloroso della stessa violenza sessuale subita.

In riferimento, dunque, alla Vittima, che spesso passa in secondo piano rispetto al proprio carnefice e subisce una ulteriore violenza non solo in termini di scarsa tutela processuale e mediatica ma anche rispetto al concetto di victimblaiming (colpevolizzazione della vittima) o, addirittura, attraverso la banalizzazione e/o messa in dubbio dell’accaduto, non si può non parlare del fenomeno di vittimiz zazione secondaria, rispetto al quale l’ampiamente citata Legge n. 66/1996, nel suo impianto essenziale, si poneva proprio l’obiettivo di superarne tale rischio.

La vittimizzazione secondaria riguarda, invero, quelle ulteriori sofferenze, fisiche e/o psicologiche, che vengono inflitte alla Vittima da una condotta offensiva messa in atto da molteplici possibili autori e non necessariamente consapevoli del danno cagionato.

Per meglio comprendere il fenomeno, un’altra definizione più recente ed esaustiva è rinvenibile nella “Relazione sulla vittimizzazione secondaria” presentata nel maggio 2022 al Senato della Repubblica, che afferma che la stessa “è causata dalle stesse Istituzioni con cui la vittima viene in contatto, qualora operino senza seguire le Direttive internazionali e nazionali e non garantiscano comportamenti rispettosi e tutelanti, tali da non ledere la dignità personale, la salute psicofisica e la sicurezza della vittima”.

  • L’Orientamento della Suprema Corte

Su questi presupposti, occorre affrontare l’esame della “violenza sessuale” penalmente rilevante, intesa nel suo significato intrinseco, sia per la valenza che il fenomeno generale riveste nella società contemporanea anche a fronte dei recenti (e non) fatti di cronaca, di particolare rilevanza giuridica risulta essere il tema del “consenso della vittima”, ritenuto da sempre dirimente ai fini della configurazione del reato.

E proprio sul confine tra la “mancanza di consenso” e la “manifestazione di dissenso”da parte della persona offesa, è tornata a pronunciarsi la Suprema Corte con la sentenza in commento ma anche con recenti pronunce con cui ha cercato di apporre un punto definitivo sulla vexata quaestio.

Prima di analizzare due delle più recenti e innovative pronunce degli Ermellini, ed, in particolare, le sentenze n. 19599/2023 e òa n.47018/2023,va premesso che l’istituto del consenso trova un importante riscontro normativo nel secondo comma dell’art.36 della Convenzione di Istanbul, che prevede che “il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto”.

Per meglio comprendere le questioni giuridiche affrontate dalla Corte di Legittimità, occorre ripercorrere brevemente i fatti che hanno portato alle due pronunce in esame, (v.l’analisi di Chiara Pulino in Violenza sessuale e Vittimologica - Master di criminologia e Scienze Forensi )

Nel primo caso, la sentenza del 10 maggio 2023, n. 19599 emessa dalla Cassa zione Penale, Sezione III, ha riguardato un ricorso del Procuratore generale e della parte civile avverso la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila che, in riforma della condanna (alla pena di quattro anni di reclusione) pronunciata in sede di giudizio abbreviato, assolveva i due imputati dal reato di violenza sessuale di gruppo commesso ai danni di una minore.

Il Procuratore Generale ritenendo che la Corte di Appello avesse travisato il significato scientifico dei risultati dell’indagine genetica (la quale aveva concluso nel senso che le tracce biologiche rinvenute sulla maglietta che la persona offesa indossava la sera del fatto, contenevano un profilo genetico misto attribuibile ai due imputati con la conseguenza che i materiali genetici non potevano non essersi mischiati in una situazione di immediatezza o quasi contemporaneità) lamentava che la stessa Corte aveva omesso di conformarsi al canone della cosiddetta “motivazione rafforzata”, necessario per ribaltare la valutazione effet tuata dal Giudice di prime cure.

La Vittima, costituita parte civile, a sua volta, sosteneva che la Corte di Appello non avesse impedito la “vittimizzazione secondaria” della persona offesa disponendone la riaudizione in secondo grado.

Inoltre, la Vittima eccepiva che la Corte territoriale aveva fondato il giudizio di inattendibilità sulla fragilità psichica della minore – che invece sarebbe stata conseguenza dell’evento traumatico – e sulla ricostruzione progressiva della vicenda da questa operata e lamentava, infine, l’omessa considerazione della mancanza di consenso al rapporto che è elemento costitutivo cardine del delitto.

L’esame delle censure dei ricorrenti ha cosentito alla Suprema Corte di tornare ad affermare e cristallizzare i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la materia dei reati sessuali.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto fondato su tutta la linea il ricorso affermando “secondo costante giurisprudenza (v. ex multis, Sez III, Sent. n. 22127 del 23/06/2016, Rv. 270500 - 01) «integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona» (Fattispecie in tema di atti sessuali realizzati nei confronti di una persona dormiente).

La Corte ha, inoltre, ricordato quanto affermato (Sez. III, n. 7873 del 19/01/2022, De Souza, Rv. 282834-02) secondo cui «l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (v-anche Sez. III, n. 2400 del 5/10/2017, Rv. 272074 – 01; Sez. III, n. 17210 del 10/03/2011, Rv. 250141 – 01).

Inoltre, ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente (Sez. III, n. 22127 del 23/06/2016, Rv. 270500 – 01), né è sufficiente il mero consenso all’atto sessuale, è altresì necessario che il consenso riguardi la specifica persona che quell’atto compie (arg. ex art. 609-bis, comma secondo, n. 2, cod. pen.)».

Peraltro, sempre, secondo la Corte (Sez. III n. 12628 del 17/12/2019, dep. 2020, n.m.)«non è ravvisabile in alcuna fra le disposizioni legislative introdotte a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 66 del 1996, [...] un qualche indice normativo che possa imporre, a carico del soggetto passivo del reato [...] un onere, neppure implicito, di espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella sua sfera di intimità sessuale, dovendosi al contrario ritenere [...] che tale dissenso sia da presumersi e che pertanto sia necessaria, ai fini dell’esclusione dell’offensività della condotta, una manifestazione di consenso del soggetto passivo che, quand’anche non espresso, presenti segni chiari ed univoci che consentano di ritenerlo esplicitato in forma tacita (v.Sez. III, n. 49597 del 09/03/2016, Rv. 268186 – 01)»

In definitiva, nei reati contro la libertà sessuale, il dissenso è sempre presunto salva prova contraria.

Tale interpretazione appare, anche, conforme alla Convenzione di Istanbul, il cui articolo 36 impegna gli Stati a punire qualsiasi «atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale» nonché «altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso».

La sentenza, sottolinea che «la stessa persona offesa ha riferito di avere bevuto qualche bicchiere di vino insieme agli imputati, ma non tanto da ubriacarsi e non ragionare», sembrerebbe lasciare intendere, sia pure in modo larvato, una sorta di«consenso implicito», soluzione ermeneutica che sembrerebbe ravvisare la non punibilità degli atti sessuali compiuti in mancanza di un esplicito dissenso della vittima, finendo così per porre in capo ad essa l’onere di resistere all’atto sessuale che le viene imposto, quasi gravasse sulla vittima una «presunzione di consenso» agli atti sessuali da dover di volta in volta smentire, ciò che si risolverebbe in una supina accettazione di stereotipi culturali ampiamente superati”.

Pertanto, la Suprema Corte ha motivato l’accoglimento dei motivi di ricorso, affrontando due distinti ambiti di indagine:

1) sotto un profilo sostanziale, il costante orientamento secondo il quale non è possibile desumere il consenso della persona offesa dai suoi comportamenti successivi alla violenza;

2) sotto un profilo processuale, invece, il tema del rapporto tra rinnovazione dibattimentale in appello e tutela della Vittima vulnerabile nei casi acclarati di overturning da assoluzione a condanna.

Nel secondo caso in esame, la Cassazione, nella sentenza del 23 novembre 2023 n. 47018 emessa dalla Sezione III, chiarisce il concetto secondo cui l’induzione necessaria affinché si configuri il reato di violenza sessuale non si identifica solo con la persuasione subdola ma si estrinseca in qualsiasi forma di sopraffazione nei confronti della vittima, che, a causa della sua condizione di inferiorità, soggiace al volere dell’autore che mette in atto la condotta.

Il giudizio in relazione al quale è intervenuta la pronuncia, si era concluso dinanzi ai Giudici di merito con la condanna dell’imputato, paramedico di una casa di cura privata, per la violenza sessuale aggravata consumata nei confronti di una pazien te, consistita in toccamenti della zona sovra-pubica e pubica con penetra zione delle dita, mentre era ancora ricoverata in seguito ad un intervento chirurgico e sotto l’effetto dell’anestesia.

L’imputato ricorreva avverso la sentenza di condanna deducendo plurimi motivi di violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare, denunciando la mancata correlazione tra accusa e sentenza dal momento che il fatto era stato contestato come “costrizione” all’atto sessuale ex art. 609-bis, comma 1, c.p., mentre la condanna in sede di giudizio abbreviato era stata pronunciata (e confermata in Appello) per “induzione” a subire atti sessuali, con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa al momento del fatto ex art. 609-bis, comma 2, n. 1, C.P.

Inoltre, l’imputato evidenziava che le manovre sulla persona offesa erano state eseguite per favorire la minzione spontanea e che la donna aveva mal interpre tato la pratica sanitaria a causa dell’anestesia.

La sentenza, pertanto, assume particolare rilievo sia in relazione alle motivazioni rese sul difetto di correlazione tra accusa e sentenza denunciato dal ricorrente, sia in relazione alle fattispecie di costrizione e di induzione.

Sul primo punto, previsto dall’art. 521 del CPP, la Corte ha ricordato che per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa ; e che tale pregiudizio non sussiste quando la riqualificazione sia prevedibile.

La declinazione di tali concetti nella materia sessuale e la contestuale applicazione di quanto su esposto, nella prassi, ha portato a ritenere che la violazione del principio di correlazione è rinvenibile allorquando si sia passati dalla costrizione all’induzione senza che nella descrizione del fatto ricorressero entrambe le ipotesi, di contro, è stata esclusa quando la contestazione comprendeva sia gli elementi della costrizione che quelli dell’induzione. Nel caso di specie, è stato accertato che l’induzione costituiva la proiezione della costrizione, per cui l’imputato aveva avuto la possibilità di difendersi in merito a tutti i fatti ascrittigli, motivo per cui questa contestazione è stata censurata dalla Corte.

La contestazione era stata formulata ai sensi dell’art. 609-bis, comma 1, c.p., tuttavia, secondo i giudici di merito non vi era stata una violenza con costrizione fisica, perché la paziente era alletta, ancora sotto gli effetti dell’anestesia per l’intervento subito nel pomeriggio, e quindi in condizioni di minorata difesa.

Di qui, la riqualificazione del fatto come induzione senza che fosse ravvisabile una modifica sostanziale dello stesso, posto che nella descrizione formulata nel capo di imputazione si dava conto delle condizioni della donna, limitata nella sua libertà personale dopo l’intervento chirurgico, nonché della circostanza di tempo notturna nella quale si consumava il fatto e del delicato contesto, stante il rapporto non paritario tra il paramedico e la paziente.

La Terza Sezione, sulla base del ricorso, ha quindi escluso nella specie la violazione del principio di correlazione, precisando testualmente che: “del reato per cui è intervenuta la condanna, sono ravvisabili tutti gli elementi costitutivi, ovverosia le menomate capacità intellettive e/o volitive, la consapevolezza di tale menomazione da parte dell’agente, l’induzione a subire l’atto sessuale invasivo” e sottolineando l’importanza di questo altro aspetto e cioè: “che l’induzione necessaria ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1, non si identifica solamente nell’attività di persuasione subdolamente esercitata sulla persona offesa per convincerla a prestare il proprio consenso all’atto sessuale, potendo estrinsecarsi in qualsiasi forma di sopraffazione posta in essere dall’agente, sia pur senza ricorrere ad atti costrittivi ed intimidatori nei confronti della vittima, la quale, non risultando in grado di opporsi, a causa della sua condizione di inferiorità, soggiace al volere dell’autore della condotta, divenendo strumento di soddisfazione delle voglie sessuali di quest’ultimo. Peraltro, la donna aveva subito la condotta violenta, anche nell’ignoranza della pratica medica, di cui aveva acquisito piena consapevolezza solo dopo il confronto con il sanitario il giorno successivo.

Di qui il differenziale qualificato di potere tra il soggetto passivo e quello attivo nonché l’attività di strumentalizzazione della suddetta condizione da parte dell’agente volta ad ottenere prestazione sessuale, cui la vittima non si sarebbe altrimenti prestata!(Sez. III, n. 52835 del 19/06/2018 – dep. 23/11/2018, P, Rv. 27441702)..

Anche con questa seconda pronuncia, pertanto, la Suprema Corte si è espressa in maniera indiscutibile sull’inquadramento delle fattispecie di costrizione e induzione, senza lasciare spazio a interpretazioni e valutazioni alternative.

  • Le novità introdotte dal Codice Rosso

Nonostante l’importante questione dell’assenza del consenso della Vittima, non ancora normata dal Legislatore, è giusto ricordare che la Legge del “Codice Rosso” ha introdotto numerose modifiche, tanto a livello sostanziale quanto processuale, inserendo, per quanto concerne il primo aspetto, nuove tipologie di reato:

  • il delitto di diffusione illecita di immagini sessualmente espliciti (cd. “revenge porn”);

  • il reato di costrizione o induzione al matrimonio;

  • la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

  • il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Inoltre, sotto il profilo processuale è stata introdotta dal Legislatore un’accelerazione che consente di adottare nel modo più celere possibile i provvedimenti a tutela delle Vittime.

In particolare, la Polizia Giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, deve riferire immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale.

Il PM deve assumere informazioni dalla persona offesa o dal denunciante entro tre giorni dall’iscrizione della notitia criminis e gli atti di indagine delegati dal PM alla Polizia Giudiziaria devono essere compiuti senza alcun ritardo.

Indubbiamente, la crescita del numero delle vittime è anche da attribuire ad una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione delle persone offese circa le tutele offerte dallo Stato per taluni reati ra i quali rientrano i maltrattamenti in fami glia (art.572), gli atti persecutori ovvero “stalking” (art 612 Bis) e la violenza sessuale (art. 609 bis), oggetto della sentenza in commento, benché la grande maggioranza dei procedimenti penali aventi ad oggetto condotte di violenza prende avvio dalle denunce-querele delle vittime stesse, ma anche da segnala- zioni di altri soggetti coinvolti, come i servizi sanitari e ospedalieri o dai Centri di ascolto e antiviolenza istituiti sul Territorio.

Le indagini preliminari, coordinate dal Pubblico Ministero, in questi casi, dovrebbero assumere una particolare speditezza, che possa garantire l’adozione di provvedimenti immediati ed efficaci a tutela della vittima e che evitino fenomeni di “vittimizzazione secondaria”.come innanzi ricordato.

Le misure cautelari a tutela della vittima di reati di violenza di cui il Pubblico Ministero può richiedere l’applicazione al Giudice per le indagini preliminari sono ricomprese in un ventaglio ampio ma tassativo e includono, oltre ovviamente alla custodia cautelare in carcere, agli arresti domiciliari, all’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Altre e più idonee misure di tutela della Vittima possono essere rafforzate dall’applicazione di un dispositivo di controllo, il cd. braccialetto elettronico”, che impedisce all’indagato di avvicinarsi alla persona offesa senza che venga dato avviso immediato alle autorità a mezzo di un apposito segnale.

Il sistema prevede l’installazione di un’unità di sorveglianza locale presso l’abitazione del controllato, collegata con le Forse dell’Ordine, che riceve i segnali provenienti dal braccialetto applicato alla caviglia del soggetto, ogniqualvolta questi si allontani dalla zona di copertura o manomette il dispositivo e si perda il contatto.

In casi particolarmente gravi, la Vittima può anche essere ospitata in un luogo protetto, la localizzazione del quale è segreta.

Nel corso delle indagini potrà essere richiesto dal Magistrato inquirente lun incidente probatorio, allo scopo di acquisire dalla Vittima il racconto del reato subito, senza che l’eccessivo decorso del tempo deteriori la memoria.

Sulla importante questione si è espressa di recente la Cassazione, stabilendo che l’incidente probatorio “è un atto dovuto in presenza di vittime di reati di violenza domestica e di genere, oltre che di stalking, includendo dunque i delitti cd. da Codice Rosso.come previsto dalle Convenzioni internazionali, poiché l’Italia ha assunto l’obbligo di garantire maggiore tutela alle persone offese, evitando la vittimizzazione secondaria”.

A tanto si aggiunge, per completezza di esposizione,

  • L’inasprimento delle pene per i reati di violenza

  • L’assistenza legale e il ruolo dei professionisti nella tutela delle vittime

  • I servizi sociali, i centri antiviolenza ed il personale sanitario.

  • Il DDL sul Femminicidio in elaborazione in Parlamento

  • Conclusioni

In definitiva, il Codice Rosso ha introdotto un nuovo assetto di tutele per le Vittime imperniato sul rispetto della volontà della persona e sulla difesa dell’autodeterminazione della stessa soprattutto nell’ambito sessuale, elevando la libertà sessuale e individuale a diritti fondamentali della persona.

La giurisprudenza, come innanzi esposto, ha colorato di significato la nozione di consenso, precisando che il reato di cui all’art. 609bis c.p. si configura in presenza di una manifestazione di dissenso da parte della vittima, ma anche quando l’atto sessuale è posto in essere in mancanza di consenso, non espresso neanche tacitamente.

Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che il consenso della vittima al compimento degli atti sessuali deve permanere per tutto il rapporto, potendo venire meno a causa di un successivo ripensamento o per la mancata condivisione delle forme di consumazione del rapporto.

Da tale ricostruzione risulta evidente l’intento del Legislatore e della giurisprudenza di apprestare una tutela massima alle Vittime di violenza sessuale.

Nello stesso tempo, maggiore chiarezza dovrebbe essere fatta dal Legislatore sul concetto di consenso, poiché, sebbene con il termine consenso si intenda la presenza di una espressa volontà affermativa, talvolta esso viene ancora erronea mente ritenuto un complemento necessario di altra condizione, esterna al consenso stesso ed indipendente da questo.

Ebbene, se risulta ormai pacifico che il consenso della vittima non possa essere dedotto da elementi diversi dal consenso stesso, il quale deve essere libero di formarsi ed esprimersi chiaramente, appare auspicabile, quanto necessaria, una riforma dell’art. 609bis del C.P. volta ad inserire nella disposizione stessa la locuzione «contro il consenso della persona offesa», al fine di fugare ogni ulteriore margine di dubbio circa la sua interpretazione.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 42821 2024

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