La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 8050 dello scorso 26 marzo, ha statuito che per considerare espletato il tentativo di mediazione obbligatoria, è sufficiente che una od entrambe le parti, al termine del primo incontro, comunichino l'indisponibilità a procedere oltre.
Venerdi 4 Aprile 2025 |
La controversia che ha originato la decisione, ha avuto ad oggetto la validità di un contratto di donazione su un diritto reale immobiliare.
Per tale motivo, gli attori introducevano il procedimento di mediazione obbligatoria ( ex art. 51,comma 1-bis e 2, D.Lgs n. 24/2010, come modificato con L. n. 69/2013), il quale ebbe esito negativo perchè le parti, al primo incontro, dichiararono di non voler proseguire il procedimento.
All'esito del giudizio ordinario, il tribunale accoglieva la domanda attorea annullando l'atto di donazione oggetto di causa e condannando la convenuta alla restituzione di quanto percepito.
La Corte d'appello confermava la decisione rigettando l'eccezione di nullità della sentenza e dell'intero procedimento di primo grado per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione essendo, la procedura, conclusasi con la semplice dichiarazione delle parti di non voler dar corso alla mediazione.
La parte soccombente, sulla base di ben cinque motivi, proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 2 bis,17, comma 5-ter e 8 del D.Lgs n. 28/2010 in riferimento all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. per avere, la sentenza impugnata, rigettato l'eccezione di nullità sia della decisione sia del procedimento di primo grado, per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
La Suprema Corte ha ritenuto infondato questo primo motivo richiamando le sentenze nn. 8473/2019 e 18485/2024, nelle quali è stato affermato che per considerare espletato il procedimento di mediazione obbligatoria, disciplinato dal D.Lgs 28/2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, è sufficiente che una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore, la propria indisponibilità a procedere oltre. In linea con la ratio dell'istituto che obbliga le parti ad una occasione istituzionale di possibile accordo prima di adire l'autorità giudiziaria, allorquando si compare innanzi al mediatore, la parte può manifestare liberamente il suo dissenso al proseguimento della procedura ( Cass. n. 8473/2019; Cass. n. 40035/2021; Cass. n. 18485/2024).