Mediazione: contenuto della procura speciale conferita al rappresentante

A cura della Redazione.
Mediazione: contenuto della procura speciale conferita al rappresentante
Lunedi 16 Giugno 2025

Nel procedimento di mediazione non è necessario che il rappresentante della parte che non possa o voglia intervenire personalmente debba essere munito di una procura speciale che contenga uno specifico riferimento alla controversia oggetto della mediazione stessa.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14676/2025.

Il caso: La Delta Assicurazioni S.p.A. agiva in giudizio nei confronti della propria assicurata per la responsabilità civile automobilistica, Mevia, al fine di ottenere, in rivalsa, l’importo corrisposto ai soggetti danneggiati da un sinistro stradale causato dalla convenuta mentre era alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza (per € 14.493,00), sulla base di una clausola della polizza che escludeva la copertura assicurativa in tale ipotesi, ai sensi dell’art. 144, comma 2, del Codice delle assicurazioni private.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, mentre la Coprte d'Appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la «improcedibilità del giudizio» in quanto «la procura rilasciata dal legale rappresentante di Vittoria Ass.ni al proprio difensore, avv. Cicerone, seppur in forma notarile e riferita al determinato tipo di attività negoziale quale è la mediazione, è inidonea a concedere al difensore il diritto di rappresentare la parte nel procedimento di mediazione, occorrendo al contrario, una procura sostanziale rilasciata per partecipare alla specifica controversia».

La Delta Ass.ni ricorre in cassazione, che, nell'accogliere il gravame, osserva che:

a) nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste;

b) non vi è alcun argomento, né di carattere letterale né di carattere sistematico, nelle disposizioni di legge richiamate, che possa indurre a ritenere necessario che, per partecipare al procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo n. 28 il rappresentante della parte che non possa o voglia intervenire personalmente debba essere munito di una procura speciale che contenga uno specifico riferimento alla controversia oggetto della mediazione stessa;

c) la procura per partecipare al procedimento di mediazione, pur se rilasciata allo stesso difensore della parte rappresentata (necessariamente mediante atto notarile, per quanto appena osservato), deve, comunque, specificamente prevedere, oltre al potere di transigere e conciliare la lite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio, in modo tale da consentire al rappresentante di poter addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da eliminare la necessità del giudizio;

d) nella specie, la procura al rappresentante della compagnia assicuratrice, benché di carattere generale e non riferita alla specifica controversia, ha valenza sia processuale che sostanziale, è stata conferita con atto notarile e, in particolare, prevede, in favore del legale della società attrice, oltre al potere di rappresentanza in giudizio, anche, tra l’altro, sia i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi, sia – espressamente – il potere di partecipare in proprio al procedimento di mediazione;

e) peraltro, imporre uno specifico riferimento alla singola controversia, nella procura conferita al rappresentante della parte che non possa o voglia intervenire al procedimento di mediazione, riferimento peraltro non previsto dalla legge e, in tal modo, impedire che il potere di rappresentanza sia conferito con unico atto per lo svolgimento del procedimento di mediazione anche in relazione a più controversie (ferma restando la necessità di attribuzione al rappresentante, che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti, di tutti i poteri sostanziali necessari per l’utile svolgimento della mediazione), restringerebbe – oltre tutto inutilmente, in quanto il suddetto mero riferimento non potrebbe agevolare ulteriormente l’utile svolgimento del procedimento di mediazione – la libertà della parte nello stabilire le modalità di partecipazione alla mediazione stessa, e ciò senz’altro rappresenterebbe un più rilevante ostacolo per la parte rispetto all’accesso alla tutela giurisdizionale.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 14676 2025

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