Con la sentenza n. 22014 dell'11 giugno 2025 la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione chiarisce cosa si debba intendere per “incidente stradale” ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 186 comma 2bis C.d.S.
Lunedi 16 Giugno 2025 |
Il caso: la Corte di appello di Cagliari (sezione distaccata di Sassari) confermava la sentenza del GUP presso il Tribunale di Sassari, con la quale Tizio era stato condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi quattro di arresto ed € 1.400,00 di ammenda con sanzione accessoria della revoca della patente di guida, per il reato previsto dall'art.186, commi 2, lett.c), 2bis e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, con le aggravanti di aver provocato un sinistro stradale e di avere commesso il fatto in orario notturno.
In particolare, la Corte distrettuale rigettava i motivi inerenti alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131bis cod.pen., alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.186, comma 2bis, C.d.s. e alla congruità della pena, anche in ordine alla sanzione accessoria; rigettava inoltre la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non essendo stato prodotto il programma dell'ente eventualmente proposto.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo :
a) la violazione dell'art.186, comma 2bis, C.d.s., atteso che l'impatto del veicolo contro la rotatoria non era idoneo a essere definito quale "incidente stradale", ai fini dell'applicazione della relativa circostanza aggravante;
b) la violazione dell'art. 186, comma 9bis, C.d.s., atteso che l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non poteva ritenersi condizionata dalla mancanza del programma dell'ente preposto e dalla relazione positiva deIl'UEPE.
La Corte accoglie il secondo motivo di impugnazione, mentre dichiara infondato il primo in quanto:
1) il comma 2bis dell'art. 186, c.d.s., aggrava le sanzioni qualora il conducente in stato d'ebbrezza provochi un incidente stradale; la norma, difatti, punisce più severamente il fatto di colui che, postosi alla guida in condizioni psico-fisiche alterate dall'uso di alcolici, abbia non solo perciò messo in atto condotta d'astratto pericolo, ma abbia dato luogo ad una emblematica e comprovata anomalia nella marcia del veicolo, costretto ad arrestarsi attraverso modalità patologiche;
2) pertanto, si è ritenuto che il concetto di "incidente stradale" richiamato, ai fini dell'integrazione dell'aggravante prevista dai comma 2bis dell'art. 186 C.d.S., è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente;
3) quel che Rende la fattispecie aggravata è il fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni psicofisiche alterate dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia concretamente dimostrato di non essere in grado di padroneggiare il mezzo. essendo altresì sufficiente, ai fini del perfezionamento dell'aggravante, la dipendenza causale dell'incidente dalla condotta alla guida del conducente