Con l’ordinanza n. 7111/2025, pubblicata il 17 marzo 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità o meno della notifica di un atto di precetto sulla scorta di una sentenza privo dell’indicazione dell’apposizione della formula esecutiva e/o della data di esecuzione della formalità.
Venerdi 4 Aprile 2025 |
IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici della Suprema Corte, origina dalla notifica di un atto di precetto fondato su una sentenza, munita di formula esecutiva, emessa all’esito di una causa avente ad oggetto una divisione ereditaria e di una sentenza d’appello che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio d’impugnazione e, quindi, confermato la decisione di primo grado.
Avverso l’atto di precetto, il debitore proponeva opposizione contestando nel merito il diritto degli intimanti a procedere con l’esecuzione forzata e, in via pregiudiziale, la mancata indicazione nel precetto della data di apposizione della formula esecutiva.
All’esito del giudizio, il Tribunale dava ragione all’opponente, dichiarando l’illegittimità del precetto per la violazione del secondo comma dell’art. 654 c.p.c., stante la mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva.
Ritenendo errato la decisione del Tribunale, gli originari intimanti investivano della questione la Corte di Cassazione, denunciando con un unico motivo di gravame la violazione e la falsa applicazione degli artt. 480 e 654 c.p.c.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale, decidendo nel merito, ha rigettato l’opposizione al precetto.
Gli Ermellini, sul punto, hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale «Il precetto fondato su un titolo esecutivo diverso dal decreto ingiuntivo munito di esecutorietà dopo la sua notificazione non deve necessariamente indicare l’apposizione della formula esecutiva sull’atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell’art. 654, comma 2, c.p.c., norma speciale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11242 del 06/04/2022, con riguardo al mutuo fondiario).