Con l’ordinanza n. 27607/2020, pubblicata il 3 dicembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla necessità o meno che il creditore, una volta ottenuto un decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo per mancata opposizione, debba procedere o meno ad una nuova notifica del provvedimento monitorio in forma esecutiva, prima di procedere con la notifica dell’atto di precetto e sui requisiti formali di quest’ultimo ai fini della sua validità.
IL CASO: La vicenda trae origine dall’opposizione agli atti esecutivi promossa da un debitore avverso un atto di precetto notificatogli in virtù di un decreto ingiuntivo ritualmente notificato, non opposto e divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
L’opponente deduceva la nullità del precetto per non essere stato preventivamente notificato il decreto ingiuntivo con il decreto di esecutorietà emesso a seguito della mancata opposizione.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione al precetto proposta dal debitore e avverso la decisione quest’ultimo interponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione di legge con riferimento agli articoli 654, 479 e 156 c.p.c..
Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva errato nel ritenere sanabile ai sensi dell’articolo 156 c.p.c. la nullità del precetto in quanto non ravvisabili nello stesso le lamentale dedotte con l’opposizione.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso inammissibile, ribadendo il principio secondo il quale “il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge”.