Precetto su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo gia’ notificato: requisiti formali

Precetto su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo gia’ notificato: requisiti formali
Lunedi 28 Marzo 2022

Con l’ordinanza n. 8870/2022, pubblicata il 18 marzo 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla validità o meno dell’atto di precetto su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo già notificato nel caso in cui il creditore con la successiva notifica del precetto non faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva, ma indica solo la data di notifica del titolo esecutivo ed i suoi estremi.

IL CASO: Nella vicenda esaminata un creditore, sulla scorta di tre decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi già notificati, provvedeva a notificare al debitore un solo atto di precetto avverso il quale quest’ultimo interponeva opposizione agli atti esecutivi.

Il debitore opponente deduceva l’illegittimità del precetto in quanto, relativamente a due dei tre decreti ingiuntivi esecutivi azionati, in esso non era stata indicata l’apposizione della formula esecutiva.

Il Tribunale dava torto al debitore, ritenendo che il precetto contenesse tutti gli elementi richiesti per la sua validità.

Pertanto, il debitore sottoponeva la questione al vaglio alla Corte di Cassazione, deducendo la violazione e/o la falsa applicazione del secondo comma dell’art. 654 c.p.c. e dell’art. 156, comma 2 c.p.c.

LA DECISIONE: Anche la Suprema Corte ha dato torto al debitore ritenendo il motivo del ricorso inammissibile ed in infondato e nel rigettarlo ha dato continuità al risalente orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale "Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art 642 cod. proc. civ. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata. In tal caso è sufficiente che l’atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga la data di notificazione del titolo esecutivo e gli estremi di essa. Non è invece applicabile nella specie la disposizione contenuta nel secondo comma 654 cod. proc. civ., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, in quanto tale norma è dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio". (Cass. n. 01656 del 28/04/1975).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 8870 2022

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