La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7030 del 3 marzo 2022 specifica i criteri di liquidazione degli onorari nell'ipotesi in cui siano incaricato della difesa più avvocati.
Venerdi 25 Marzo 2022 |
Il caso: Il Tribunale dell'Aquila, in parziale accoglimento della domanda degli avv.ti Tizio e Mevio, condannava in solido M. e R. A. al pagamento di euro 33.204,17 in favore dell'avvocato Mevio e di euro 33.595,64 in favore dell'avvocato Tizio per l'attività professionale da questi svolta.
I legali ricorrono in Cassazione avverso la suddetta ordinanza denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, del d.m. n. 127/2004 e 6 della legge n. 794/1942:
- il Tribunale, nell'accogliere parzialmente la domanda dei ricorrenti di pagamento dei loro compensi in relazione all'attività difensiva svolta in un processo di condanna al risarcimento dei danni, ha illegittimamente negato il diritto di ciascun difensore di percepire l'intero compenso per l'attività prestata, liquidando il compenso spettante ad uno solo e poi procedendo a dividerlo per due;
- per il Tribunale, avendo entrambi i difensori svolto le medesime attività di cui si domanda il pagamento, non sussiste il diritto di ciascun difensore all'intero compenso, dovendosi ritenere che i due legali abbiano collaborato in ogni attività sicché il complessivo e unitario compenso debba essere tra costoro paritariamente ripartito;
Per la Cassazione la censura è fondata:
- L'art. 7, comma 1 del d.m. 127/2004 prevede, con disposizione analoga a quella di cui all'art. 6 della legge 794/1992, che nel caso in cui "incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato";
- per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato;
- nel caso in esame, invece, i due difensori hanno presentato due parcelle distinte, precisando le attività da ricollegarsi alla prestazione del singolo professionista: il Tribunale ha quindi errato nel concludere che i due legali avessero collaborato in ogni attività sicché il complessivo e unitario compenso dovesse essere tra costoro paritariamente ripartito.
Cassazione civile ordinanza n. 7030 2022